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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il motivo dedotto è un vizio di motivazione per mancata valutazione delle condizioni di salute del ricorrente, le quali sarebbero state oggetto dell'istanza cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sulle condizioni di salute fosse già stata esaminata in precedenti istanze e sul punto si fosse formato il cosiddetto giudicato cautelare; in assenza di elementi nuovi l'appello era inammissibile. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso, quando dal ricorso emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte (trasmissione o annotazioni procedurali previste dal codice)

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)

    Precedente richiamato in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; utilizzato per giustificare la comminazione dell'ammenda

Massime di principio

  • Se una questione cautelare (es. condizioni di salute) è già stata esaminata e decidendo il giudice si è formato giudicato cautelare, un nuovo appello senza elementi nuovi è generalmente inammissibile.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare per motivi di salute è necessario presentare elementi nuovi, documentazione medica nuova o circostanze sopravvenute che non fossero già conosciute al momento delle precedenti decisioni.
  • La mera critica alla motivazione precedente o la reiterazione delle stesse argomentazioni non supera il requisito di ammissibilità; il ricorso deve indicare fatti o prove sopravvenute o gravemente trascurate.
  • Il ricorrente che proponga un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie secondo l'art. 616 c.p.p.; occorre valutare i profili di responsabilità nella scelta della strategia impugnatoria.
  • In situazioni simili è consigliabile, prima di proporre appello in Cassazione o altre impugnazioni, raccogliere e documentare nuovi elementi probatori (referti, perizie mediche aggiornate, certificazioni cliniche) e farli tempestivamente pervenire al giudice competente.

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