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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​ della delibera della Quarta Commissione del CSM del 7 ottobre 2025, comunicata con nota del 10 ottobre 2025, prot. -OMISSIS-, a firma del Segretario Generale del CSM, consegnata a mano in data 23.10.2025 e del relativo verbale della seduta, trasmesso a seguito di accesso agli atti con nota del 19 novembre 2025, prot. -OMISSIS-; del decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 2 dicembre 2025, prot. ris. n. -OMISSIS-, con fissazione del conferimento dell'incarico ai periti per il 9 gennaio 2026; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anteriore e successivo, e in particolare: delle delibere della Quarta Commissione del CSM del 10 novembre 2025 (di cui alla nota del Segretario Generale del 18 novembre 2025, prot. P--OMISSIS-), del 23 giugno 2025 (verbale n. -OMISSIS-), e dell'8 maggio 2025 (verbale n. -OMISSIS-); della delibera della Quarta Commissione del CSM dell'8 maggio 2025 (di cui alla nota del 3 giugno 2025), relativo alla nomina di consulenti tecnici; della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 20 novembre 2025, R.D.N. 283/25, di nomina di due consulenti; della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 27 novembre 2025, prot. ris. n. -OMISSIS-; della nota del CSM del 10 ottobre 2025, prot. P--OMISSIS-/2025; delle delibere del Comitato di Presidenza del CSM del 10 giugno 2025 e del 15 maggio 2025, relative alla nomina di un collegio peritale; della disposizione del 14 ottobre 2024 con cui il Vicepresidente del CSM ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- alla Quarta Commissione del CSM; in via subordinata, dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM.​

Giustizia amministrativa202515129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Quarta Commissione del CSM relativa all'avvio e alla prosecuzione di un procedimento di dispensa, con successivi atti attuativi di sottoposizione a visita medico-peritale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera della Quarta Commissione del CSM del 7 ottobre 2025, gli atti collegati e successivi, nonché il decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari che fissava il conferimento dell’incarico ai periti. In via subordinata è stato impugnato l’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM. Dalla sommaria ricostruzione cautelare emerge che il procedimento di dispensa era stato avviato in relazione sia a una comunicazione della ricorrente del 16 dicembre 2021 sia ai fatti posti a fondamento di un procedimento disciplinare instaurato il 17 maggio 2023. Tale procedimento disciplinare era stato definito dalla Corte di cassazione con sentenza del 27 ottobre 2025, che aveva annullato la precedente sentenza della Sezione disciplinare del CSM e assolto la ricorrente dall’illecito indicato al capo c) dell’incolpazione. La ricorrente aveva comunicato tale sopravvenienza al Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, delegato alle funzioni attuative del procedimento di dispensa, il 25 novembre 2025.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non contestato che l’avvio del procedimento di dispensa fosse riconducibile anche ai fatti oggetto del procedimento disciplinare concluso con l’assoluzione della ricorrente dall’illecito di cui al capo c). La pronuncia della Corte di cassazione è stata considerata una sopravvenienza rilevante, tempestivamente portata a conoscenza dell’amministrazione. Ne è derivato un giudizio prima facie di dubbia legittimità dei presupposti del procedimento di dispensa. Il Tribunale ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile connesso all’intendimento dell’amministrazione, già concretamente tradottosi sul piano medico, di sottoporre la ricorrente a visita. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito al 27 maggio 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha valorizzato, come circostanza non contestata, la riconducibilità dell’avvio del procedimento di dispensa anche ai fatti oggetto del procedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Utilizzato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sopravvenienza di una pronuncia della Corte di cassazione che annulla la decisione disciplinare e assolve il magistrato da uno degli illeciti posti a fondamento dell’avvio di un procedimento di dispensa può rendere prima facie dubbia la legittimità dei presupposti del procedimento stesso.
  • Quando l’amministrazione è informata tempestivamente di una sopravvenienza potenzialmente decisiva sui presupposti del procedimento di dispensa, la prosecuzione delle attività attuative senza una rivalutazione di tali presupposti può risultare cautelarmente illegittima.
  • La sottoposizione a visita medico-peritale, ove costituisca attuazione concreta di un procedimento di dispensa fondato su presupposti prima facie dubbi, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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