Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Consob)
La controversia
Un consigliere di amministrazione di un istituto di credito propose opposizione ex art. 195, comma 4, TUF avverso una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000 irrogata da Consob per violazione degli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento e di adeguatezza/profilatura degli strumenti finanziari di propria emissione. In primo grado la Corte d'appello accolse l'opposizione e annullò la sanzione, ritenendo tardiva la contestazione: secondo il giudice di merito, Consob avrebbe avuto conoscenza degli elementi necessari già tra dicembre 2013 e febbraio 2014, in connessione con l'ispezione Banca d'Italia sulla banca, mentre l'atto di incolpazione era stato notificato solo il 4 ottobre 2016. Consob ricorse per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e mera riproduzione di altre decisioni; (2) falsa applicazione dell'art. 195 TUF e dell'art. 14 L. 689/1981, perché la Corte territoriale avrebbe individuato erroneamente il dies a quo della decadenza nel momento di acquisizione di elementi per avviare un'ispezione, e non nel completamento dell'accertamento dell'illecito; (3) violazione della distinzione tra disciplina degli emittenti e degli intermediari nel TUF; (4) omesso esame del fatto che l'indagine Consob sugli obblighi di profilatura delle obbligazioni subordinate era iniziata solo l'11 dicembre 2015 e si era conclusa nel giugno 2016; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su documenti non prodotti; (6) falsa applicazione delle norme sulla prova indiziaria in materia sanzionatoria amministrativa. Il controricorrente resistette chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il quarto, il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame della tempestività della contestazione alla luce dei principi di diritto enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito che aveva annullato la sanzione è stata dunque travolta, ma la controversia non è stata definita nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 195 TUF
il termine di centottanta giorni per la contestazione decorre dal completamento dell'attività istruttoria finalizzata ad accertare l'infrazione, non dalla mera acquisizione della notizia del fatto o dall'avvio di una verifica ispettiva; il giudice deve controllare la ragionevolezza dei tempi dell'accertamento, senza sostituirsi all'autorità nella scelta di avviare l'indagine.
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
richiamato come norma sostanziale violata in relazione ai doveri di correttezza e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 40 Regolamento Intermediari
richiamato quale regola degli obblighi di adeguatezza/profilatura degli strumenti finanziari e della clientela, la cui violazione aveva fondato la sanzione.
art. 14, commi 2 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dalla ricorrente in tema di termini e regole della contestazione nelle sanzioni amministrative.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per difetto assoluto di motivazione; la Corte ha ritenuto invece la motivazione esistente, sufficiente e riconducibile al minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo).
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo per l'assunto utilizzo, da parte del giudice di merito, di documenti non prodotti in causa.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati nel sesto motivo in tema di prova presuntiva e di legittima formazione della prova indiziaria nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
art. 6 d.lgs. 150/2011
richiamato nel sesto motivo come disposizione processuale in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative in materia finanziaria, il dies a quo del termine per la contestazione non coincide con la mera conoscenza del fatto o con il primo indice di irregolarità, ma con il momento in cui l'autorità ha concluso l'istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell'illecito.
- La valutazione sulla tempestività della contestazione deve tenere conto della discrezionalità tecnica e organizzativa dell'autorità di vigilanza: il giudice non può sostituire ex post la propria opzione su quando e come avviare l'indagine, ma deve verificare se i tempi complessivi dell'accertamento siano ragionevoli.
- Ai fini della decorrenza del termine di decadenza, occorre distinguere tra constatazione del fatto nella sua materialità e accertamento dell'illecito amministrativo; solo il secondo rileva per la contestazione.
- Quando intervengono più autorità di vigilanza, l'autorità non ispezionante può presumersi in grado di apprezzare le irregolarità al momento in cui riceve rilievi, rapporti ispettivi o provvedimenti sanzionatori dell'altra autorità, salvo prova contraria.
- Se l'intermediario è poi sottoposto a procedure straordinarie o liquidatorie, il momento in cui l'autorità riceve le comunicazioni periodiche dei commissari o i provvedimenti dell'altra autorità di vigilanza può segnare, in via presuntiva, l'acquisizione degli elementi necessari per l'accertamento.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire in modo chiaro il percorso argomentativo del giudice e il controllo sulla decisione; non è nulla per il solo fatto di richiamare, anche in modo sintetico, la motivazione di altre pronunce.
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