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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4353/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mavilla era accusato del reato di diffamazione ex art. 595 c.p. per un articolo pubblicato online nel quale sosteneva, tra l'altro, che nel ristorante di Cracco venissero serviti piatti surgelati e metteva a confronto i prezzi dei piatti. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullitaà per violazione del diritto di difesa per la revoca, da parte del Tribunale, dell'ammissione di mezzi di prova richiesti dalla difesa (testimoni); 2) omessa applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, sostenendo la verità delle affermazioni pubblicate; 3) mancato riconoscimento dell'esimente previsto dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca delle prove per superfluità ai sensi dell'art. 495 c.p.p., attesa la coincidenza delle circostanze fattuali giaù acquisite in altro procedimento. Sull'esimente del diritto di cronaca la Corte ha affermato che il giornalista deve verificare gli esiti giudiziali quando riporta notizie tratte da procedimenti penali: Mavilla ha omesso di menzionare una precedente sentenza assolutoria e ha rappresentato fatti in contrasto con gli accertamenti di quel procedimento, per cui la continenza e la veridicità richieste al diritto di cronaca non sono state rispettate. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato la valutazione discrezionale del giudice di merito e l'ha ritenuta coerente: le aggravanti e il pregiudizio alla persona offesa hanno escluso la tenuità della condotta. Conseguentemente il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali del ricorrente sono stati confermati; la sentenza di merito aveva fissato la pena (in ultimo) in 800 euro di multa e il risarcimento alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma che tutela la reputazione; applicata per valutare la responsabilità penale di Mavilla per le affermazioni pubblicate ritenute lesive e non veritiere

  • art. 495 c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di escludere o revocare prove superflue o irrilevanti; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dei testi richiesti dalla difesa per superfluità

  • art. 21 Cost.

    Riconosce la libertà di stampa e il diritto di cronaca, ma la Corte ne sottolinea i limiti nei confronti dei diritti costituzionali della persona, come l'onore e la reputazione

  • art. 2 e art. 3 Cost.

    Richiamate come principi che garantiscono la dignità e l'eguaglianza e giustificano il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sua applicazione spetta al giudice di merito in via discrezionale e può essere esclusa se ricorrono aggravanti e danno significativo alla persona offesa

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nella valutazione comparativa delle circostanze rilevanti per la quantificazione della pena e per l'operatività dell'art. 131-bis; la Corte ha osservato la distinzione tra parametri oggettivi per la tenuità e profili soggettivi per le attenuanti generiche

Massime di principio

  • Il diritto di difesa non esclude il potere del giudice di bandire o revocare prove ritenute superflue o irrilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; tale decisione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulta illogica o contraddittoria
  • Il diritto di cronaca tutela la libera informazione ma richiede verifica diligente dei fatti e degli esiti giudiziali: quando si riportano notizie da procedimenti penali occorre accertare e indicare eventuali assoluzioni o esiti che smentiscano l'attribuzione di illecità
  • Attribuire a una persona un fatto illecito in modo definitivo comporta rischio di responsabilità per diffamazione se la rappresentazione non è coerente con le risultanze istruttorie o non frutto di seria verifica
  • L'esimente di tenuità (art. 131-bis) rimane applicazione discrezionale del giudice di merito e tende a non essere riconosciuta quando la condotta presenta elementi aggravanti o ha arrecato un danno significativo alla persona offesa
  • In caso di pubblicazione di notizie lesive, l'autore può subire sia sanzione penale (multa, condanna) sia obbligo di risarcimento civile; la documentazione degli accertamenti e degli esiti processuali è cruciale per la difesa
  • Per evitare responsabilità, i giornalisti e gli autori devono adottare 'continuità' espositiva e linguaggio consono, distinguendo chiaramente fatti verificati, ipotesi e commento, e segnalando eventuali incertezze o sviluppi giudiziari

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