Sentenza del 29/02/2016 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizio di ultrapetizione - Contestazione della difformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto, oppure sostituisca i fatti costitutivi della domanda con elementi estranei. Quanto alle copie documentali, la contestazione generica non è idonea a metterne in discussione l'efficacia probatoria. Ne consegue il rigetto della censura proposta dal ricorrente e la conferma della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il giudice sarebbe incorso in ultrapetizione o extrapetizione, decidendo oltre i limiti della domanda e alterando il petitum o la causa petendi. È stata inoltre contestata la conformità delle copie documentali agli originali. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la contestazione della copia deve essere specifica: occorre indicare in che cosa essa differisca dall'originale oppure negare l'esistenza stessa dell'originale. Non è sufficiente una contestazione generica, come la formula "si contesta nella forma e nella sostanza".
Norme richiamate
Art. 99 c.p.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
La norma esprime il principio della domanda: il giudice deve pronunciarsi entro i limiti del petitum e della causa petendi prospettati dalle parti, senza attribuire un bene diverso o fondare la decisione su fatti costitutivi estranei.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità deve essere specifico e puntuale, indicando le difformità rispetto all'originale o negando l'esistenza dell'originale. Una formula meramente generica non è sufficiente.
Massime di principio
- Il giudice incorre in ultrapetizione solo se decide su un oggetto, attribuisce un bene o utilizza fatti costitutivi diversi da quelli introdotti dalle parti; non basta che interpreti o qualifichi diversamente le domande e i fatti già dedotti.
- Chi contesta una copia documentale deve indicare concretamente quali parti siano difformi dall'originale oppure negare che l'originale esista; formule generiche o di stile non producono un valido disconoscimento.
- Nel processo tributario, le contestazioni probatorie devono essere tempestive, specifiche e riferite al singolo documento, altrimenti la copia può conservare efficacia probatoria.
- La semplice insoddisfazione per la valutazione del giudice non integra ultrapetizione: occorre dimostrare un effettivo superamento dei limiti della domanda.
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