Cassazione Civile, Ordinanza n. 01492/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato svolgimento, da parte degli enti sanitari convenuti, delle procedure di conferimento dell'incarico di responsabile di unità operativa complessa presso la struttura ospedaliera. La dipendente, dirigente medico, ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, deducendo tra l'altro danni alla salute, perdita di chance e lesione della dignità professionale, anche in relazione all'asserito mancato rispetto di provvedimenti del giudice amministrativo. In appello la domanda è stata respinta, e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 414 n. 5 e 421 c.p.c. per mancata ammissione di prova orale e per l'avvenuto espletamento di una consulenza tecnica ritenuta inconferente; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per l'erronea indicazione nell'epigrafe della sentenza della Corte d'appello di Palermo invece di Messina; 3) violazione dell'art. 195 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardive le osservazioni critiche alla CTU; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., formulato in modo generico, con richiamo anche a supposte vessazioni e a una consulenza tecnica espletata senza accertamento preliminare dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e privo dell'indicazione specifica delle prove asseritamente decisive; infondato il secondo, poiché l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario in epigrafe era un mero lapsus calami non idoneo a incidere sulla validità della sentenza, essendo comunque certa la provenienza della decisione; inammissibile il terzo, perché la doglianza non specificava il contenuto delle osservazioni alla CTU e non chiariva se si trattasse di censure processuali o di merito; inammissibile il quarto, sia per la mancata allegazione dei presupposti richiesti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. sia perché il motivo investiva in realtà una valutazione delle prove e richiamava un giudizio di appello non sorretto dalla dimostrazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
la doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori non era sorretta da una specifica indicazione delle prove e della loro decisività.
art. 421 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo ai poteri istruttori del giudice del lavoro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità.
art. 132 c.p.c.
l'erronea indicazione del giudice nell'intestazione non comporta nullità quando dal contesto dell'atto risulti con certezza l'organo che ha pronunciato la sentenza.
art. 195 c.p.c.
il motivo è inammissibile se non specifica il contenuto delle osservazioni alla consulenza tecnica e non chiarisce se esse attengano a vizi procedurali o a valutazioni di merito.
art. 348-ter c.p.c.
nel giudizio d'appello instaurato nel 2013, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado e non siano indicate diverse ragioni di fatto tra le due decisioni.
art. 360, n. 3, c.p.c.
base formale delle censure per violazione di legge mosse con i primi tre motivi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può risolversi in contestazioni valutative o in una richiesta di riesame delle prove.
artt. 366 e 369 c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 6) e art. 369, secondo comma, n. 4)
impongono specificità del ricorso, richiedendo l'indicazione e la produzione degli atti e dei passaggi rilevanti su cui si fondano le censure.
art. 157 c.p.c.
le nullità relative del procedimento di consulenza tecnica devono essere eccepite nella prima difesa successiva all'atto o alla notizia dell'atto.
art. 175 c.p.c.
richiamato per il potere del giudice di organizzazione e direzione del processo nel fissare termini per le osservazioni alla CTU nei procedimenti non soggetti al testo novellato dell'art. 195 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dopo il rigetto del ricorso è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 69/2009
richiamata per la modifica dell'art. 195 c.p.c. e per la distinzione tra termini ordinatori e preclusivi nel subprocedimento di CTU.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri il mancato ingresso di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare specificamente quali prove siano state richieste, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrarne la decisività; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Un errore materiale nell'indicazione dell'ufficio giudiziario in epigrafe non determina nullità della sentenza se dal contesto dell'atto risulta con certezza il giudice che l'ha pronunciata.
- Le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere distinte tra censure procedurali e critiche di merito: le prime vanno dedotte tempestivamente secondo il regime delle nullità relative, mentre le seconde possono essere svolte anche successivamente, ma in cassazione devono essere specificate nel loro contenuto per consentire il controllo di decisività.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, preciso, controverso e decisivo; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o di denunciare genericamente una cattiva ricostruzione del merito.
- Quando l'appello è totalmente confermativo della decisione di primo grado, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
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