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Sentenza

Sentenza n. 2122/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5745/24 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 5745/2024, relativa all'erogazione della Carta Docente per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 febbraio 2025, aveva condannato l'amministrazione al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento senza alcun adempimento dell'amministrazione. La mancata contestazione del credito nell'an e nel quantum, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni della ricorrente, ha confermato l'inottemperanza. Il Ministero è stato dichiarato inadempiente e gli è stato ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e con oneri a carico dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'amministrazione l'adempimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per i pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche derivanti da provvedimenti giudiziari, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima della possibilità di agire esecutivamente o in ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione il pagamento entro un nuovo termine stabilito dal giudice.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di prova di pagamenti anche parziali, costituisce elemento idoneo a fondare l'accertamento dell'inottemperanza al titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Gli oneri dell'attività del commissario ad acta necessaria a dare esecuzione al giudicato restano a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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