Cassazione Penale, Sentenza n. 51325/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Paolo Capua per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il difensore ha dedotto violazione di legge (art. 156 c.p.p.), sostenendo che, essendo l'imputato detenuto, la domiciliazione obbligatoria presso la casa circondariale rende inoperativo l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non opera quando l'imputante sia detenuto in istituto penitenziario, poiché viene superato dalla regola speciale dell'art. 156, comma 1, c.p.p., che impone che la notifica al detenuto sia eseguita "sempre" presso il luogo di detenzione. Ha richiamato giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 2, n. 38442/2023 e n. 33355/2023; Sez. 4, n. 41858/2023) e precisato che la deroga di cui all'art. 581, comma 1-ter opera invece quando l'impugnante è detenuto in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Poiché Capua era detenuto nella casa circondariale di Torino, non gravava su di lui l'onere di eleggere domicilio ai fini della notificazione del decreto; perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Torino per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La norma impone l'obbligo di allegare l'elezione di domicilio all'atto di impugnazione per consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio; tuttavia, la Corte ha interpretato che tale obbligo non si applica quando l'impugnante è detenuto in istituto penitenziario, perché in quel caso opera la disciplina speciale dell'art. 156 c.p.p.
art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
la notifica al detenuto debba essere "sempre" eseguita presso il luogo di detenzione
La norma è considerata speciale rispetto all'art. 581, comma 1-ter: quando l'imputato è detenuto in istituto penitenziario le notificazioni devono essere eseguite presso il luogo di detenzione e dunque l'elezione di domicilio non è necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
giurisprudenza citata (Sez. 2 e Sez. 4)
segnalate le pronunce Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 (Toure); Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023 (Quattrocchi); Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023 (Andrioli)
La Corte ha richiamato precedenti conformi che consolidano il principio per cui l'art. 581, comma 1-ter, non si applica al detenuto in istituto penitenziario; le pronunce distinguono però il caso del detenuto in luogo diverso dall'istituto, per il quale valgono le regole ordinarie e l'obbligo di elezione di domicilio.
Massime di principio
- Se l'imputato che propone impugnazione è detenuto in un istituto penitenziario, non è necessario allegare all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, perché la notifica deve essere eseguita presso il luogo di detenzione secondo l'art. 156, comma 1.
- La mancata allegazione dell'elezione di domicilio è causa di inammissibilità dell'impugnazione solo se l'impugnante non beneficia della regola speciale di cui all'art. 156 (es.: quando è detenuto in luogo diverso dall'istituto penitenziario).
- Il giudice che dichiara l'inammissibilità per difetto di domiciliazione deve verificare la concreta situazione di detenzione dell'impugnante (se in istituto penitenziario o in altro luogo) prima di pronunciarsi.
- In caso di errata dichiarazione di inammissibilità per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, quando l'imputante era detenuto in carcere, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- Nelle difese degli imputati detenuti è opportuno specificare nel atto di impugnazione il luogo di detenzione per evitare contestazioni formali relative alla notificazione.
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