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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38107/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione relativo all'anno d'imposta 2005, aveva recuperato a tassazione una quota di ammortamento dedotta dalla società su costi di ricerca e sviluppo, ritenendo non adeguatamente documentati i costi di manodopera e verniciatura capitalizzati nello stato patrimoniale e, quindi, non dimostrata la loro certezza e obiettiva determinabilità. La controversia era passata dai giudici tributari di merito con accoglimento parziale in primo grado, poi con accoglimento dell'appello principale della società e rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio in CTR. In Cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione sulla decisività del fatto controverso, cioè sulla documentazione e quantificazione dei costi di ricerca e sviluppo e sulla loro capitalizzabilità; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura di non inerenza dei costi rispetto ai possibili ritorni economici della società; 3) omessa motivazione, in subordine, sul rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità la società depositava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato la cessazione della materia del contendere: la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, corredata dalla ricevuta telematica e dalla quietanza di pagamento della prima rata, e non risultava richiesta di trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020. Ne è seguita la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano sopportate, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata. Non è stato disposto alcun ulteriore contributo unificato, richiamandosi inoltre il principio secondo cui l'obbligo del c.d. doppio contributo non si applica ai ricorsi notificati prima del 30 gennaio 2013 e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate non è tenuta al relativo versamento.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Ufficio per contestare la certezza, determinabilità e inerenza dei costi; la Corte non decide nel merito della sua applicazione, perché dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel ricorso per cassazione in tema di deducibilità e capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo; non vi è decisione di merito sulla norma.

  • art. 2428 c.c.

    Richiamato solo come fonte della relazione sulla gestione utilizzata nella verifica documentale dei costi.

  • art. 2426, comma 1, n. 5 c.c.

    Richiamato nel contesto contabile per la capitalizzazione e l'imputazione a conto economico delle spese di ricerca e sviluppo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato come vizio di error in procedendo per omessa pronuncia sulla censura di non inerenza.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omessa/insufficiente motivazione su fatti decisivi relativi alla documentazione e quantificazione dei costi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni devolute.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. per il processo tributario.

  • artt. 6 e 7, comma 2, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata determinano il perfezionamento della definizione della lite pendente.

  • art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate; inoltre, il mancato deposito di istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito in cassazione di documenti nuovi e alla mancata eccezione della controparte sulla loro notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso di specie.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato, richiamata solo per il relativo inquadramento temporale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, una delle parti perfeziona la definizione agevolata della controversia tributaria pendente prevista dalla normativa speciale, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della lite tributaria si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo dovuto, o della prima rata, entro il termine stabilito dalla legge speciale.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla normativa speciale sulla procedura di condono/definizione e non si procede alla decisione nel merito delle censure di motivazione o di omessa pronuncia.
  • Il contributo unificato aggiuntivo non si applica ai ricorsi notificati anteriormente alla data di decorrenza prevista dalla disciplina introduttiva del c.d. doppio contributo; inoltre, per l'Agenzia delle entrate opera la regola di esenzione già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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