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Sentenza

Sentenza n. 8398/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2420/2025, r.g. 25197/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anna Maria LIONETTI, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata attivazione della carta elettronica riconosciutale da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l'attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 3 marzo 2025 e il ricorso è stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha escluso la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., affermando che, in mancanza di un'espressa specificazione nel titolo giudiziale, l'interesse dovuto è quello legale previsto dal comma 1 dello stesso articolo. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza alla quale è stato adito il giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato accertato dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Non può essere applicato per riconoscere gli interessi maggiorati in sede di ottemperanza se il titolo giudiziale non li ha espressamente specificati.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    In mancanza di una diversa ed espressa specificazione nel titolo, costituisce il parametro per l'interesse legale dovuto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato del giudice ordinario riconosce una prestazione amministrativa non ancora eseguita e l'inottemperanza non è controversa, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine perentorio e può nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • In sede di ottemperanza, in mancanza di un'espressa specificazione nel titolo giudiziale, non sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.; l'interesse applicabile è quello legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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