Cassazione Penale, Sentenza n. 26018/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
CREVAL ha impugnato l'ordinanza del 12/05/2021 della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di tutela del credito ipotecario relativo a beni colpiti da confisca penale estesa disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p., ritenendo che le disposizioni in tema di tutela del credito previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011 non fossero applicabili alla confisca estesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale e l'intervento del legislatore (legge n.161/2017) che hanno definitivamente chiarito l'applicabilità degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011 anche alla confisca estesa e alle misure di sequestro e confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, se disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art.1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia)
Le disposizioni sulla tutela dei crediti dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione si applicano anche alla confisca estesa, secondo la giurisprudenza e la disciplina chiarita dalla legge n.161/2017.
codice penale
Prevede la confisca obbligatoria o estesa connessa a specifici reati; nel caso concreto la confisca penale estesa è divenuta definitiva nel 2019.
legge 17 ottobre 2017, n.161
Ha risolto il contrasto interpretativo rendendo esplicita l'applicabilità degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 anche alle misure di sequestro e confisca 'estesa' previste dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, quando disposte successivamente alla data rilevante.
decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con legge 7 agosto 1992, n.356
Norma che disciplina la confisca estesa; la successiva legge n.161/2017 ne ha esteso la compatibilità con la disciplina sulla tutela dei crediti del codice antimafia.
legge 24 dicembre 2012, n.228
Fornisce la data soglia indicata dalla giurisprudenza e richiamata dalla Cassazione: le misure disposte successivamente a questa data rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina estesa.
Cassazione Penale, Sez. I
ordinanza n.16341 del 1.4.2022, rv n.282958
Ricostruzione giurisprudenziale recente che conferma l'applicabilità degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 alla confisca estesa, in forza dell'art.31 della legge n.161/2017.
Massime di principio
- Quando i beni sono soggetti a confisca estesa, verificare la data di disposta misura e la data di definitività: se la misura è stata disposta successivamente all'entrata in vigore dell'art.1, comma 190 della legge 24/12/2012 (e comunque alla luce della legge n.161/2017), gli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 si applicano e il creditore ipotecario può chiedere la tutela del proprio credito.
- La giurisprudenza e la legge n.161/2017 hanno chiarito che non è automaticamente inammissibile la domanda di tutela del credito su beni sottoposti a confisca estesa: il giudice dell'esecuzione deve applicare la disciplina prevista dal codice antimafia per la verifica e la soddisfazione dei crediti.
- In termini pratici il creditore deve documentare l'esistenza, l'entità e la priorità del proprio credito e seguire la procedura prevista dagli artt. 52 e ss. per ottenere riconoscimento o soddisfazione; l'eventuale diniego per non applicabilità della norma può essere impugnato in Cassazione con buone possibilità di accoglimento se non è stata considerata la disciplina antimafia.
- È fondamentale distinguere il tipo di confisca e i termini temporali: l'applicabilità della disciplina dipende dalla combinazione tra natura della misura (confisca estesa) e le date normative/temporali rilevanti stabilize dalla legge e dalla giurisprudenza.
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