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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4990/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis T.U. imm.), in relazione al fatto di essersi trovato sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno il 5 novembre 2020. Il Giudice di Pace di Catania aveva assolto l'imputato ritenendo che la disciplina penale applicabile fosse incompatibile con la Direttiva UE 2008/115/CE (richiamando la giurisprudenza comunitaria El Dridi) e quindi "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha affermato che, alla luce delle modifiche legislative introdotte dal d.l. 24 giugno 2011, n. 89 (convertito con l. 2 agosto 2011, n. 129) e della successiva giurisprudenza della Corte di giustizia (Sagor, Mbaye, Achughbabian) e della stessa Cassazione (es. Nyassi, Ahmed), la previsione di una sanzione pecuniaria per l'ingresso e la permanenza irregolare non è incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non ostacola la procedura di rimpatrio. Ne consegue che la fattispecie contravvenzionale non poteva essere disapplicata dal G.d.P. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio davanti ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • Direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)

    La Corte di cassazione interpreta che la direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia, non vieta che uno Stato membro qualifichi come reato il soggiorno irregolare né impedisce l'applicazione di sanzioni pecuniarie; la direttiva non è ostativa all'azione penale prevista dal Testo unico purché il rimpatrio possa essere realizzato indipendentemente da essa e nel rispetto degli artt. 6-8 e degli artt. 15-16 della stessa.

  • art. 10-bis Testo unico immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)

    Prevede la contravvenzione per ingresso e permanenza illegale; la Cassazione conferma che tale norma, con le sanzioni pecuniarie introdotte dopo il d.l. n. 89/2011, è compatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non determina di per sé un ostacolo alle procedure di rimpatrio.

  • d.l. 24 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni dalla l. 2 agosto 2011, n. 129)

    Intervento legislativo che ha sostituito le sanzioni detentive precedenti con sanzioni pecuniarie per la fattispecie di soggiorno illegale, operazione normativa resa necessaria dalle pronunce della Corte di giustizia (El Dridi) per eliminare l'incompatibilità con la direttiva UE.

  • art. 14 T.U. imm. (previgente disciplina richiamata)

    La precedente previsione di sanzioni detentive per la permanenza in violazione di un ordine di lasciare il territorio era ritenuta dalla Corte di giustizia incompatibile con la direttiva; per tale ragione il legislatore ha modificato la disciplina.

  • Corte di giustizia UE, causa El Dridi (28 aprile 2011)

    Decisione che ha ritenuto incompatibili con la direttiva alcune sanzioni detentive previste dalla normativa italiana previgente; da questa sentenza è scaturita la modifica legislativa del 2011.

  • Corte di giustizia UE, Achughbabian (06/12/2011)

    Conferma che la direttiva non mira ad un'armonizzazione totale e non impedisce agli Stati membri di sanzionare penalmente il soggiorno irregolare, nella misura in cui ciò non ostacoli le procedure di rimpatrio.

  • Corte di giustizia UE, Sagor (06/12/2012)

    Ribadisce che la pendenza di un'azione penale non ritarda od ostacola automaticamente il rimpatrio e che l'applicazione di una sanzione pecuniaria non è di per sé impeditiva per l'attuazione della direttiva.

  • Corte di giustizia UE, Mbaye (ordinanza 21 marzo 2013, C-522/11)

    Conferma che il rimpatrio può essere realizzato indipendentemente dall'azione penale e che la direttiva non ostacola l'applicazione di ammende sostituibili con espulsione purché siano osservate le condizioni della direttiva (es. art. 7, par. 4).

  • Cassazione penale, Sez. 1, n. 45544 del 15/09/2015 (Ahmed)

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato i limiti e le condizioni per la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione coattiva e ha chiarito che, entro tali limiti, la fattispecie contravvenzionale non può essere disapplicata.

  • Cassazione penale, Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019 (Nyassi)

    Conferma l'incompatibilità della disapplicazione della norma penale in presenza delle condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità; ribadisce la compatibilità dell'art. 10-bis con la direttiva.

  • Cassazione penale, Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (Raspini)

    Stabilisce la regola di rinvio: in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio deve essere altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative del 2011, la sanzione pecuniaria per ingresso e permanenza irregolare (art. 10-bis T.U. imm.) è compatibile con la Direttiva UE 2008/115/CE e non costituisce di per sé ostacolo alla procedura di rimpatrio.
  • La pendenza di un'azione penale per immigrazione irregolare non impedisce di regola l'adozione e l'esecuzione delle misure di rimpatrio previste dalla direttiva; il rimpatrio può essere attuato indipendentemente dall'esito penale, purché siano rispettate le condizioni comunitarie.
  • La sostituzione dell'ammenda con l'espulsione coattiva è ammessa solo entro limiti precisi: deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del rischio concreto di fuga e dell'effettiva possibilità di esecuzione immediata dell'espulsione nonché dell'assenza di ostacoli di cui all'art. 14 T.U. imm.
  • Il giudice di merito non può disapplicare la fattispecie contravvenzionale basandosi su una presunta incompatibilità con la direttiva salvo che non sussistano motivi specifici e fondati che rendano la norma effettivamente incompatibile alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Se la Cassazione annulla una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il nuovo giudizio deve essere svolto da altro Giudice di Pace dello stesso ufficio in diversa persona fisica.

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