Cassazione Penale, Ordinanza n. 05828/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in primo grado per un reato in materia di stupefacenti e per il relativo concorso di persone, nei confronti dei quali la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché proposto tardivamente. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di tardività del gravame. In sostanza sostenevano che l'appello non dovesse essere dichiarato inammissibile per decorso del termine, contestando la corretta applicazione della disciplina processuale sul termine per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla tardività dell'appello, rilevando che il termine di impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p. è perentorio e che, nel caso concreto, esso era effettivamente spirato prima del deposito dell'atto di appello. Poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata con motivazione contestuale il 3 maggio 2023, il termine di 15 giorni, aumentato di ulteriori 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, è scaduto il 3 giugno 2023, mentre l'appello è stato depositato il 4 giugno 2023. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
termine per proporre impugnazione qualificato come perentorio; il deposito dell'appello oltre la scadenza comporta tardività e legittima la declaratoria di inammissibilità
art. 110 c.p.
richiamato quale base della condanna di primo grado per concorso di persone nel reato
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato quale fattispecie sostanziale per cui i ricorrenti erano stati condannati in primo grado
art. 616 c.p.p.
non espressamente menzionato nel testo, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende corrisponde alla conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il termine per proporre impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p. è perentorio: la sua inosservanza determina la tardività dell'atto e consente la declaratoria di inammissibilità del gravame.
- Quando la sentenza di primo grado è stata pronunciata con motivazione contestuale, il dies a quo e la scadenza del termine per impugnare devono essere calcolati in modo rigoroso, verificando la data effettiva del deposito dell'atto di appello.
- In sede di legittimità, la censura che contesta la tardività dell'appello è manifestamente infondata se dagli atti risulta che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per superare una decadenza processuale già maturata in modo chiaro e documentato.
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