Cassazione Penale, Sentenza n. 9188/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando in gran parte le condanne di primo grado pronunciate con rito abbreviato, aveva ritenuto sussistente l'esistenza di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti e la partecipazione dei singoli imputati a reati associativi e reati- fine (detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti, trasferimenti fraudolenti di valori). Le doglianze principali riguardavano: presunta insufficienza e travisamento delle prove (intercettazioni e altri atti), mancata prova della "affectio societatis" e della stabile organizzazione, erronea qualificazione dei fatti come associazione per delinquere anziché concorso in singoli episodi, errori nella qualificazione dell'entità delle condotte (e riclassificazioni in termini di lieve entità), mancato riconoscimento di attenuanti generiche o applicazione della recidiva, non corretta determinazione della pena e questioni processuali relative all'applicabilità del concordato in appello (art. 599-bis cpp) e alla continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi per motivi di genericità, tentativo di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio (censure non consentite in sede di legittimità) o perché le questioni erano state proposte in modo tardivo. In particolare: inammissibili i ricorsi di Massimiliano Aleandri, Massimo Buggini, Davide Corsano e Giuseppe Tornassi, Mirko Pacini e Antonio Tecchio; il ricorso di Vincenzo Polito è inammissibile in quanto volto a contestare la qualificazione giuridica in sede di concordato in appello; i ricorsi di Genny Esposito e di Alessandro Spezzaferro sono stati invece in parte accolti con rinvio limitato: per Esposito la sentenza è annullata in quanto contraddittoria sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra precedenti condanne e il capo C3) (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per decidere la continuazione); per Spezzaferro la sentenza è annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 81 c.p. (rinvio ad altra sezione della Corte territoriale). Nel resto le decisioni di merito che avevano confermato l'esistenza delle associazioni e la partecipazione degli imputati sono state ritenute adeguatamente motivate e conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
La Corte ha richiamato i criteri rilevanti per distinguere il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dal concorso in singoli reati: necessità della "affectio societatis", della permanenza del vincolo e dell'esistenza di una organizzazione che consenta il concreto perseguimento del programma criminoso; ha ritenuto che gli indizi gravi, precisi e concordanti potessero fondare la partecipazione associativa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata soprattutto in relazione alla possibile riqualificazione dei fatti in termini di lieve entità (comma 5) e alle aggravanti (comma 3 e comma 4), la Corte ha valutato che le caratteristiche oggettive e il rilevante dispiegamento di mezzi e risorse escludevano la ricorrenza della lieve entità e giustificavano l'aggravante per l'organizzazione numerosa.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in tema di concordato in appello: la Corte ha spiegato che l'abrogazione del comma 2 del 599-bis avvenuta dopo la definizione del giudizio di appello non può avere efficacia retroattiva (principio 'tempus regit actum'), cosicché chi non chiese il concordato in appello all'epoca non può oggi ottenere effetti retroattivi.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato in relazione a presunte violazioni procedurali circa l'assunzione e la valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che contestazioni generiche o interpretazioni alternative delle intercettazioni sono questioni di fatto e inammissibili in cassazione quando non sia dato dimostrare un travisamento della prova.
art. 81 cod. pen.
Rilevante per le domande di applicazione del vincolo della continuazione tra reati processualmente distinti: la Corte ha ricordato il dovere del giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulle specifiche richieste di continuazione e, laddove omessa la pronuncia, ha disposto l'annullamento con rinvio (es. Esposito e Spezzaferro).
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dalle difese per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice esercita un potere discrezionale che va motivato e che, alla luce della gravità e della personalità negativa degli imputati, le attenuanti sono state legittimamente negate.
art. 133 cod. pen.
Rilevante al bilanciamento di attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per soggetti non marginali nell'associazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nei reati fine; la Corte ha valutato il contributo degli imputati sia ai reati- fine sia alla vita associativa per affermare la responsabilità.
art. 512-bis cod. pen.
Norma citata per specifici addebiti (es. intestazione fittizia di valori); la Corte ha ritenuto provate talune condotte (es. coinvolgimento nella gestione fittizia di società) e ha collegato tali condotte all'attività associativa quando gli elementi probatori lo consentivano.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente in tema di motivi di ricorso: la Corte ha sottolineato i limiti dell'art. 606 c.p.p. (es. lett. c) circa i motivi che possono essere compiutamente valutati in cassazione) e l'inammissibilità di censure che chiedano una rivalutazione dei fatti.
Massime di principio
- La Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo che sia dato dimostrare un travisamento della prova (prova inesistente o risultato obiettivamente diverso): critiche generiche sull'interpretazione delle intercettazioni o sull'apprezzamento probatorio sono inammissibili.
- Per integrare il reato associativo ex art. 74 T.U. stupefacenti occorre non solo l'accordo criminoso, ma anche un'organizzazione concreta (ruoli, punti di appoggio, mezzi dedicati) che renda possibile il programma criminoso; la commissione di reati- fine in concorso può costituire indizio grave e concordante della partecipazione associativa.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi sulle richieste specifiche di continuazione formulate dalla difesa; l'omessa decisione su tale punto è motivo utile per cassazione con rinvio.
- Le modifiche processuali intervenute dopo la definizione del giudizio (es. abrogazione di limiti al concordato in appello) seguono il principio 'tempus regit actum' e non operano retroattivamente se non previsto da norma transitoria.
- La concessione delle attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice e deve essere motivata; l'assenza di elementi di ravvedimento o la centralità dell'imputato nell'organizzazione ostano al riconoscimento delle attenuanti.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e puntuali: la genericità o il sollecitare una rivalutazione integrale del materiale probatorio comportano l'inammissibilità del ricorso.
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