Sentenza n. 4876/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato costituito dalla sentenza n. 1482/2025 emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Ammendola, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 435/2024, pubblicata in data 02/07/2025, notificata in data 18/08/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1482/2025, relativa all'accredito della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Nola aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia documentare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo all'accredito della somma riconosciuta, con rivalutazione, interessi e spese secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in euro 500,00, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; verificata l'esistenza di un titolo passato in giudicato e l'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione e può nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni per obbligazioni pecuniarie è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Disciplina i limiti della rivalutazione monetaria e degli interessi legali riconosciuti dal giudicato azionato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia rimasto ineseguito, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni a carico delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo entro un termine assegnato e può contestualmente nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere investito del compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le attività amministrative e contabili indispensabili, con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
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