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Sentenza

Sentenza n. 5433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di conferma biennale della pianta organica delle farmacie comunali adottate nel 2020, 2022 e 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro le deliberazioni comunali di conferma della pianta organica delle farmacie. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. c), del d.l. n. 1/2012, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e iniquità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo l’appellante, la delimitazione della sede n. 7 sarebbe irragionevole perché costituita da una zona molto esigua, con soli 243 residenti, interamente ricavata all’interno e circondata dalla zona della farmacia controinteressata. Ha inoltre sostenuto che le caratteristiche territoriali ed economiche valorizzate dal Comune, quali la presenza del porto-canale e l’incremento turistico estivo, avrebbero dovuto operare anche a favore della sua farmacia; ha contestato la mancata considerazione della planimetria, l’ipotizzata impossibilità di trasferire la sede all’interno della zona e l’assenza di una succursale estiva rispetto ad altre farmacie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le deliberazioni impugnate non riguardassero l’elaborazione ex novo della pianta organica o l’istituzione di una nuova sede, ma la conferma biennale di un assetto già esistente. Pertanto, il sindacato sulla logicità e ragionevolezza richiedeva una prospettazione specifica e rafforzata, anche perché l’assetto era già stabilizzato al momento dell’assegnazione della sede straordinaria. Il parametro di valutazione non è la comparazione atomistica tra due farmacie limitrofe, ma l’assetto complessivo della distribuzione del servizio sull’intero territorio comunale. In tale prospettiva, non assume rilievo decisivo il solo numero degli abitanti della zona, dovendosi considerare le esigenze di fruizione del servizio, la copertura delle aree isolate o scarsamente abitate e le peculiarità del Comune, caratterizzato da forte incremento del bacino d’utenza nel periodo estivo. La natura straordinaria della sede n. 7 giustifica inoltre una valutazione orientata alle necessità di interesse pubblico, recessive rispetto all’interesse commerciale della titolare. È stata ritenuta irrilevante anche la presenza della sede n. 7 all’interno della zona della farmacia controinteressata, poiché l’utenza non è vincolata a una rigida ripartizione territoriale e le due sedi, complessivamente considerate, assicurano la copertura dell’area. Le doglianze sul possibile trasferimento della sede e sulla mancanza di una succursale estiva sono state ritenute ipotetiche o estranee alla legittimità delle delibere, riguardando profili economici non pertinenti alle scelte pianificatorie e comunque non assistiti da prova. L’appellante è stata condannata alle spese del giudizio in favore del Comune e della controinteressata, complessivamente liquidate in euro 6.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 475/1968

    La disciplina della delimitazione delle sedi farmaceutiche è stata invocata dall’appellante, ma il giudice ha ritenuto non dimostrata la violazione, valorizzando la discrezionalità amministrativa e la necessità di considerare l’assetto complessivo del territorio comunale.

  • art. 11, comma 1, lett. c), d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    La disposizione, richiamata quale parametro della disciplina delle sedi farmaceutiche, non è stata ritenuta ostativa alla conferma della delimitazione della sede straordinaria, in assenza di una specifica dimostrazione di irragionevolezza dell’assetto complessivo.

  • art. 4 l.r. 2/2016

    È la base normativa regionale della revisione biennale della pianta organica delle farmacie, nell’ambito della quale il Comune ha adottato le deliberazioni confermative impugnate.

Massime di principio

  • La conferma biennale di una pianta organica esistente, anziché l’elaborazione ex novo dell’assetto o l’istituzione di una nuova sede, può essere contestata sotto il profilo dell’illogicità o dell’irragionevolezza solo mediante una prospettazione specifica e rafforzata, tenuto conto della stabilizzazione dell’assetto degli interessi già prodottasi.
  • Nella pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, la ragionevolezza della delimitazione deve essere valutata con riferimento all’assetto complessivo del territorio comunale e alle esigenze di efficace distribuzione del servizio, non mediante la comparazione atomistica tra due sole sedi limitrofe.
  • Per una sede farmaceutica straordinaria, il numero dei residenti nella zona non costituisce da solo il parametro decisivo: l’amministrazione può valorizzare le maggiori necessità di fruizione del servizio, la copertura delle aree isolate o scarsamente abitate, la vocazione turistica del territorio e l’incremento stagionale dell’utenza.
  • Nelle scelte pianificatorie relative alla delimitazione delle sedi farmaceutiche, l’interesse commerciale del titolare è recessivo rispetto all’interesse pubblico a garantire una distribuzione efficace ed efficiente del servizio sul territorio.
  • Sono estranei al sindacato di legittimità sulla delimitazione territoriale di una sede farmaceutica gli argomenti meramente economici o ipotetici, quali la diversa redditività delle farmacie o l’assenza di una succursale stagionale, se non dimostrano uno specifico vizio della scelta pianificatoria.

Come è indicizzato

MaterieFarmacie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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