Cassazione Civile, Ordinanza n. 10112/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da una vicenda di trasferimento di un terreno edificatorio e dei futuri appartamenti da realizzare sullo stesso. Gli eredi della parte originaria che aveva alienato il suolo hanno dedotto che il contratto del 12/07/2005, formalmente qualificato come vendita del terreno, in realtà dissimulasse una permuta con cosa futura, cioè lo scambio del terreno con alcuni appartamenti e box da costruire, oltre a un conguaglio in denaro. Hanno quindi chiesto l’accertamento della simulazione e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire i beni promessi ex art. 2932 c.c., oltre al pagamento del conguaglio. Il Tribunale ha accolto la domanda. La società ha proposto appello, ma la Corte d’Appello lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: ha ritenuto applicabile il termine di 30 giorni dell’art. 702 quater c.p.c., considerato che il giudizio era rimasto nel rito sommario e che il provvedimento di primo grado, benché denominato "sentenza", doveva essere letto come ordinanza. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 702 ter c.p.c., sostenendo che l’attività istruttoria svolta dal giudice di primo grado e la decisione con sentenza avrebbero implicato la conversione del rito in ordinario, con conseguente applicazione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame dei motivi d’appello, che però presupponeva l’ammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento sommario di cognizione, l’impugnazione resta soggetta al termine breve di 30 giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. anche se il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato come "sentenza" il provvedimento conclusivo, purché non risulti una consapevole conversione del rito in ordinario. Ha inoltre escluso che l’espletamento di attività istruttoria, anche significativa, comporti di per sé il mutamento del rito, poiché l’art. 702 ter c.p.c. consente al giudice ampi poteri istruttori all’interno del sommario e prevede, per la conversione, un provvedimento espresso. Conseguentemente, l’appello proposto oltre 30 giorni dalla decisione di primo grado era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
il ricorso originario era stato introdotto con il rito sommario di cognizione; se il giudice ritiene necessaria un’istruzione non sommaria, deve disporre la conversione con provvedimento espresso.
art. 702 ter c.p.c.
nel procedimento sommario il giudice può svolgere attività istruttoria anche ampia senza mutare rito; la conversione in ordinario richiede una scelta espressa, non implicita.
art. 702 quater c.p.c.
nel procedimento sommario il termine per impugnare è di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, oppure dalla sua pronuncia se resa in udienza o a verbale.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di sei mesi non si applica al provvedimento conclusivo di un giudizio rimasto nel rito sommario, salvo i limiti richiamati dalla giurisprudenza citata.
art. 183 c.p.c.
è il riferimento processuale da fissare quando il giudice dispone la conversione del rito in ordinario per istruzione non sommaria.
art. 2932 c.c.
è la norma invocata per ottenere il trasferimento coattivo dei beni oggetto della permuta/vendita dissimulata venuti a esistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, il regime delle impugnazioni è governato dall’art. 702 quater c.p.c.: il termine breve di trenta giorni decorre dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione/notificazione del provvedimento, e non si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. se il giudizio è rimasto sommario.
- L’erronea qualificazione formale del provvedimento conclusivo come "sentenza" anziché "ordinanza" non muta il regime d’impugnazione quando dal complessivo andamento del processo non emerga una consapevole conversione del rito in ordinario.
- La mera presenza di un’istruttoria non lieve non basta a ritenere convertito il rito sommario, poiché l’art. 702 ter c.p.c. consente al giudice di assumere prove e svolgere accertamenti istruttori anche ampi all’interno del rito sommario.
- La conversione dal sommario all’ordinario richiede un provvedimento espresso del giudice, non potendo desumersi implicitamente dal tipo di attività istruttoria svolta o dal nomen iuris attribuito al provvedimento finale.
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