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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05419/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Denuncia violazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione per non aver riconosciuto l'incompatibilità della detenzione con le sue condizioni di salute. Contestava in particolare: (i) il mancato apprezzamento dell'inconciliabilità tra le immagini dell'AngioTac (24/02/2025) che mostrerebbero grave compromissione vascolare e il parere favorevole alla detenzione; (ii) la valutazione quasi esclusiva della perizia d'ufficio senza tener conto adeguatamente delle consulenze di parte, delle memorie e delle criticità relative alla tempestività dell'accesso alle cure in regime detentivo; (iii) la mancata considerazione dell'età avanzata (81 anni) e della totale invalidità nel bilanciamento tra esigenze di salute e di difesa sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due profili: ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale che, dopo il contraddittorio sulle relazioni mediche e con l'audizione del consulente di parte, ha fatto proprie le conclusioni del CTU, così non integrando vizio motivazionale. Ha invece accolto la terza doglianza: il Tribunale d'appello, pur avendo ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, non ha effettuato un bilanciamento attualizzato tra esigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione tenendo conto di elementi sopravvenuti (età, durata della restrizione, gravità delle condizioni, pericolosità). Per questo motivo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria (art. 309, co. 7 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale/manifesta illogicità); con esse il ricorrente ha dedotto errori di diritto e di motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alle disposizioni in materia di consulenza tecnica (nomina, contenuto e valutazione delle relazioni tecniche) utilizzate per valutare le condizioni di salute del detenuto.

  • art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Riguarda gli aspetti procedurali relativi alla consulenza tecnica; la Corte ha valutato la regolarità del contraddittorio e l'esame delle relazioni mediche.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel testo come riferimento al quadro normativo per la verifica di compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione; implica la valutazione dei presupposti per la restrizione della libertà personale in relazione alla salute.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma collegata all'aggravamento della misura cautelare: dalla sua disciplina deriva l'obbligo di una valutazione attualizzata delle condizioni di salute al momento dell'aggravamento e successivamente.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che indica la competenza per il nuovo giudizio (ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria).

  • giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali')

    Principio secondo cui la valutazione della compatibilità con la detenzione deve considerare sia la gravità della patologia sia la concreta possibilità di somministrare le terapie nel circuito penitenziario, inclusa la possibilità di pronto ricovero in caso di complicanze.

Massime di principio

  • In materia di salute del detenuto la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede sia un accertamento astratto delle condizioni cliniche sia una valutazione concreta dell'effettiva possibilità di ricevere le cure necessarie nell'ambito penitenziario (monitoraggio, assistenza continuativa, tempestività di accesso a strutture ospedaliere).
  • La Corte può legittimamente fare proprie le conclusioni del CTU se il perito è stato nominato e le relazioni sono state discusse nel contraddittorio; la mera discrepanza con consulenze di parte non comporta automaticamente vizio motivazionale, salvo mancanza di esame critico delle deduzioni rilevanti.
  • Quando la misura custodiale è stata aggravata, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare il giudizio di bilanciamento tra esigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione alla luce di elementi sopravvenuti; il bilanciamento già compiuto in sede di aggravamento non esime da una valutazione attualizzata in sede di impugnazione cautelare.
  • Elementi come l'età avanzata, la durata della detenzione, la gravità e la progressività della malattia, nonché la pericolosità del detenuto, devono essere esplicitamente confrontati e motivati: l'omessa esplicitazione del motivo per cui la pericolosità prevale sulle esigenze di salute può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Nella valutazione della compatibilità non è sufficiente richiamare l'esistenza astratta di presidi sanitari collegati al carcere; è necessario considerare la reale tempestività e praticabilità dell'accesso alle cure (procedura di uscita, numero di personale, oneri pratici) soprattutto se è in gioco il rischio di eventi acuti potenzialmente letali.

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