Cassazione Civile, Ordinanza n. 39186/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di controllo parziale sulla posizione fiscale di un contribuente per l’anno d’imposta 2004, fondato sui dati dichiarati nel modello Unico 2005 e nella comunicazione relativa agli studi di settore. L’atto recuperava maggiori ricavi, imposte dirette e IVA, oltre sanzioni. In primo grado la pretesa era stata solo in parte ridotta; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio e confermato integralmente l’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione delle norme sugli studi di settore e vizio motivazionale, sostenendo che mancassero i presupposti dell’accertamento induttivo e che lo scostamento fosse giustificato da circostanze contingenti dell’attività; 2) violazione della disciplina sugli studi di settore e dell’art. 53 Cost., lamentando che l’atto non rispecchiasse la reale situazione economica; 3) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deducendo nullità per mancanza di valida delega del firmatario e per mancata allegazione della delega; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e dei principi costituzionali, deducendo carenza o apparenza di motivazione dell’avviso; 5) violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale, contestando la declaratoria di novità di una doglianza relativa al calcolo delle imposte, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha quindi rigettato integralmente il ricorso. In sintesi, i primi due motivi erano formulati ancora secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione, non più applicabile alla sentenza impugnata perché depositata dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, sotto la veste della violazione di legge, essi miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un accertamento di fatto della CTR sulla delega del sottoscrittore e non dimostrava in modo decisivo la questione della sua mancata allegazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riproduceva l’avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla decisività della censura; comunque la motivazione della CTR è stata ritenuta non apparente e sufficientemente argomentata. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava specificamente la ratio della declaratoria di novità e non dimostrava che la questione fosse già stata dedotta tempestivamente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale va dedotto, per le sentenze soggette alla riforma del 2012, solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non più come insufficiente o contraddittoria motivazione; la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, quindi la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alla sentenza impugnata.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti dell’accertamento fondato su studi di settore; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile.
art. 3, comma 184, L. n. 549 del 1995
Richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore e all’art. 53 Cost.; la questione non è esaminata nel merito per inammissibilità della censura.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere che l’accertamento non rispecchiasse la reale capacità contributiva; la Corte non lo valorizza nel merito per le ragioni processuali indicate.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato con riferimento alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e alla motivazione dell’atto; la Corte ritiene inammissibili le censure per carenze del ricorso e perché investono accertamenti di fatto.
art. 5 L. n. 241 del 1990
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell’atto; non viene affrontato nel merito poiché la censura è ritenuta inammissibile.
art. 6 L. n. 241 del 1990
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell’atto; non viene affrontato nel merito poiché la censura è ritenuta inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce però che il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Invocato per dedurre carenza di motivazione dell’avviso; la censura è dichiarata inammissibile perché non è riprodotto l’atto e non è verificabile la decisività.
art. 3 L. n. 241 del 1990
Richiamato per la dedotta carenza di motivazione dell’avviso; la Corte lo considera nel contesto della censura ritenuta inammissibile.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme ad altri parametri costituzionali per contestare la motivazione dell’atto; non vi è esame di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente; non incide sull’esito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi censurabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, restando esclusa la deduzione di insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo il previgente testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è consentito prospettare come violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La contestazione sulla sottoscrizione di un avviso di accertamento richiede una critica specifica alla ratio decidendi e deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; la mera deduzione astratta dell’assenza o della non allegazione della delega non è sufficiente se non è dimostrata la decisività della questione e la sua tempestiva introduzione nel giudizio.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la decisione, pur graficamente esistente, non consenta di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta lamentare una motivazione ritenuta breve o non condivisibile.
- Chi deduce in cassazione il difetto di motivazione o la nullità di un atto impositivo deve riprodurre nel ricorso gli elementi necessari a consentire il controllo di decisività della censura.
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