Cassazione Penale, Sentenza n. 33655/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina (11/12/2023) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 in relazione all'art. 625 n.2 e n.7-bis c.p.), contestando in cassazione, con cinque motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della normativa in relazione agli elementi del reato di truffa (sostenendo che mancherebbe l'elemento psicologico del raggiro), (2) erronea applicazione o mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis (perché la manomissione riguarderebbe un'utenza privata), (3) vizio relativo al trattamento sanzionatorio e alla condizione di procedibilità in assenza dell'aggravante, (4) eccessività della pena, (5) censura sull'applicazione di altra aggravante (art. 625, comma secondo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché basato su un'errata premessa del difensore (si confondeva la contestazione di furto con quella di truffa) e, comunque, la motivazione di merito è risultata completa e coerente. I motivi che censuravano l'applicazione di specifiche aggravanti (nn. 2 e 7-bis) sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché introducevano questioni inedite non dedotte in appello. Per le stesse ragioni è stata dichiarata inammissibile la doglianza sulla condizione di procedibilità; inoltre la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Riferito al delitto di furto: la condotta (manomissione del contatore per sottrarre energia elettrica) è stata valutata come furto di energia, su cui si è sviluppata l'istruttoria e la condanna.
art. 625 cod. pen. (comma 1, nn. 2 e 7-bis)
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7-bis cod. pen.
Aggravanti richiamate in sentenza per aumentare il trattamento sanzionatorio; la Corte di legittimità ha però dichiarato inammissibili le censure che chiedevano la loro esclusione quando tali censure non erano state sollevate in appello.
art. 625 cod. pen. (comma secondo)
art. 625, comma secondo cod. pen.
Ulteriore richiamo normativo relativo a un'aggravante contestata dal ricorrente; la Cassazione ha considerato la censura non rilevante o inammissibile se non dedotta in grado di appello.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e e); comma 3)
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) e comma 3 c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e stabilisce l'inammissibilità dei motivi che introducono questioni non trattate in appello; la Corte ha applicato il comma 3 per escludere motivi inediti.
art. 131-bis cod. pen.
Norma citata nella sentenza in relazione a una richiesta (nell'atto di appello) di concessione di un beneficio; la Corte ha rilevato che riferimenti generici a benefici non possono introdurre nuove questioni in cassazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Fissano i canoni per la determinazione della pena e l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico e coerente.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile introdurre per la prima volta questioni fattuali o vizi della motivazione che non siano stati dedotti in appello: tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Se il ricorso si basa su una premessa erronea circa la natura dell'imputazione (es. si parla di truffa quando la condanna è per furto), le censure son manifestamente infondate e saranno respinte per non attinenza.
- Le aggravanti devono essere contestate e discusse già nei gradi di merito: sollevare per la prima volta in cassazione la mancata applicazione o l'erroneità di aggravanti dichiarate in sede di merito è generalmente inammissibile.
- Il sindacato della Cassazione sulla determinazione della pena è limitato: si verifica la logica e la coerenza delle ragioni espresse dal giudice di merito, non si rielabora la valutazione equitativa compiuta dal giudice stesso (artt. 132-133 c.p.).
- Per i reati procedibili d'ufficio la mancata querela non incide sulla procedibilità: eventuali doglianze sulla necessità di querela sono irrilevanti se il reato è d'ufficio.
- La manomissione del contatore per sottrarre energia è tipicamente valutata come furto di energia elettrica e può dar luogo ad aggravanti se ricorrono le condizioni previste dalla legge; la contestazione tecnica dell'inquadramento giuridico va però proposta nei gradi immediatamente utili (appello).
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