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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3446/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla non attualità del pericolo di reiterazione del reato e alla sproporzione/inadeguatezza della misura cautelare. Argomentava che i fatti risalivano al 2020, che dal 2020 non aveva commesso altri reati né vi erano indagini/condanne più recenti, che i precedenti penali erano datati (ultimo nel 2017) e non specifici, e che l'asserita appartenenza o vicinanza al "gruppo Colafigli" non trovava conferma nelle dichiarazioni raccolte. Sosteneva inoltre che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva (arresti domiciliari), posto che l'attività di finanziamento poteva essere svolta anche dal domicilio coattivo.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del riesame aveva motivatamente evidenziato il ruolo primario e ripetuto del Napolitano nel finanziamento di due ingenti operazioni (200.000 euro ciascuna, per cocaina e hashish) e i suoi contatti diretti e fidati con il capo del sodalizio Colafigli. Tali elementi, unitamente a precedenti penali non remotissimi e a tentativi successivi (2021) di recupero dell'investimento, hanno formato fondamento logico e congruo alla conclusione sulla sussistenza di un rischio attuale e concreto di reiterazione. Anche la censura sull'adeguatezza della custodia in carcere è stata respinta: il Tribunale aveva valutato che gli scambi economici e i rapporti di affari potevano essere agevolmente ripristinati anche da remoto se non fosse stata mantenuta la misura custodiale, giustificando quindi l'afflittività scelta. La Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione dei fatti e degli indizi se non per verificare la presenza di illogicità manifeste, che nel caso non sussistevano. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p. demandati alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) è di merito e la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, non una revisione dei fatti

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la contestazione riguarda l'organizzazione e il ruolo di finanziatore nelle operazioni di narcotraffico, elemento rilevante ai fini della pericolosità cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e motivazione degli atti giurisdizionali: la censura per violazione di legge relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito ha fornito argomentazione congrua e non illogica

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione per motivi di diritto e di fatto: la Corte ha limitato il sindacato alla verifica delle ragioni giuridiche e della logica della motivazione, senza riesaminare i fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente condannata al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma sugli adempimenti di comunicazione e registrazione successivi ai provvedimenti cautelari; la cancellaria è incaricata degli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione: se emergono elementi concreti (ruolo primario, ingenti finanziamenti, contatti diretti con capi di sodalizi, tentativi successivi di recupero) la valutazione sull'attualità del pericolo può rimanere valida anche dopo anni
  • L'entità dell'investimento finanziario e la partecipazione diretta a incontri/contatti con il vertice di un gruppo criminale sono indicatori rilevanti di "spessore criminoso" e possono giustificare misure cautelari afflittive
  • I precedenti penali, anche se remoti, contribuiscono alla valutazione della personalità e della pervicacia criminale se non esclusivamente isolati nel tempo
  • In sede di legittimità non è permessa una libera rivalutazione dei fatti e degli indizi: il controllo è limitato alla verifica di violazioni di diritto o di illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito
  • La scelta della misura cautelare deve essere adeguata e proporzionata ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle concrete esigenze cautelari; il ricorso alla misura meno afflittiva (es. domiciliari) può essere rifiutato se il giudice ritiene che non neutralizzi il rischio concreto di reiterazione
  • Le affermazioni o le omissioni dell'indagato (diritto al silenzio) non escludono automaticamente la valutazione indiziaria sulla provenienza di risorse: l'assenza di spiegazioni non neutralizza, di per sé, elementi indiziari gravi
  • Quando si valuta l'adeguatezza di una misura, va considerata anche la facilità con cui rapporti economici o attività illecite potrebbero essere reintegrate o gestite da remoto: se ciò è ritenuto possibile, il carcere può essere ritenuto necessario per impedire la continuazione o la ripresa dell'attività

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