Sentenza n. 6426/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto -OMISSIS-, notificato il 29.11.2022, con cui il Ministero della Giustizia ha giudicato l’infermità “spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple da C3 a C7 con sofferenza neurogena cronica C6 dx, EMG accertata”, da cui è stata riconosciuta affetta -OMISSIS-, “non dipendente da causa di servizio in via derivata per interdipendenza con l’infermità trauma distrattivo rachide cervicale e spalla destra”, già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio con modello C -OMISSIS-del 2019 dell’O.M di -OMISSIS-; - del parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria, aveva subito in servizio un'aggressione fisica e verbale. Il trauma distrattivo del rachide cervicale e della spalla destra era stato riconosciuto dipendente da causa di servizio e aveva contribuito alla sua permanente non idoneità al servizio. Successivamente aveva chiesto il riconoscimento, in via derivata per interdipendenza, della dipendenza da causa di servizio di una spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple da C3 a C7 e sofferenza neurogena cronica, ma il Comitato di verifica aveva escluso il nesso eziopatogenetico con il trauma già riconosciuto. Il decreto ministeriale aveva recepito tale parere. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 461/2001, della l. 241/1990, del d.P.R. 243/2006 e della l. 395/1990; carenza e illogicità della motivazione, incompetenza, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, errore nei presupposti e violazione dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, ha contestato la completezza dell'istruttoria e la logicità del giudizio medico-legale negativo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per vizi estrinseci quali assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, inattendibilità metodologica delle conclusioni, mancata considerazione di circostanze rilevanti o violazione delle regole procedurali. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo competente, ma può verificare la sussistenza di un collegamento logico tra gli elementi esaminati e le conclusioni raggiunte. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato i precedenti accertamenti sanitari, gli elementi relativi al servizio e i precedenti di servizio, motivando l'esclusione dell'interdipendenza sulla base della lieve entità del trauma e del breve intervallo tra l'evento e il riscontro della patologia cronica. Il TAR ha ritenuto completa l'istruttoria e chiara e non manifestamente illogica la motivazione, escludendo i vizi dedotti. Ha inoltre precisato che l'Amministrazione, di fronte a un parere completo e regolare del Comitato, deve limitarsi a una verifica estrinseca e non può procedere a una nuova autonoma valutazione del merito tecnico. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 66/2010
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non individua una specifica disposizione né sviluppa una distinta interpretazione normativa.
d.P.R. 461/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione; la decisione applica il regime procedimentale del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il ruolo del Comitato di verifica, senza richiamare una specifica disposizione.
l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai vizi dell'azione amministrativa e della motivazione; il giudice valorizza la completezza dell'istruttoria e la chiarezza della motivazione.
d.P.R. 243/2006
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la sentenza individui una specifica disposizione decisiva.
l. 395/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la sentenza individui una specifica disposizione decisiva.
art. 3 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente; la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione.
art. 97 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente; la sentenza riconduce il controllo alla verifica di completezza, logicità e regolarità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emergano vizi procedurali, carenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica delle conclusioni o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale.
- Nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, il sindacato giurisdizionale è esterno e riguarda la congruità e sufficienza del ragionamento tecnico, verificando l'esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni raggiunte, senza sostituire la valutazione medico-legale dell'organo competente.
- Quando il parere del Comitato di verifica è completo e regolare, l'Amministrazione deve limitarsi a controllarne estrinsecamente completezza e regolarità e non può effettuare una nuova autonoma valutazione del merito tecnico; una nuova interlocuzione con il Comitato è necessaria solo in presenza di elementi non esaminati, omissioni evidenti o violazioni delle regole procedimentali.
- È adeguatamente motivato il giudizio che esclude l'interdipendenza tra una patologia cronica e un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio quando consideri gli accertamenti sanitari e gli elementi di servizio e fondi il diniego su ragioni medico-legali espresse, quali la lieve entità del trauma e il breve intervallo temporale tra l'evento traumatico e il riscontro della patologia.
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