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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05687/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

L'istituto di credito aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale accoglimento dell'impugnazione, aveva condannato i clienti a restituire alla banca la somma di euro 38.449,39 ritenuta percepita in eccedenza, oltre agli interessi legali dalla data del 9 febbraio 2011. I clienti avevano resistito con controricorso e avevano proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, la banca ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, accettato dai controricorrenti; successivamente anche i clienti hanno rinunciato al ricorso incidentale, con accettazione della controparte. Le parti hanno chiesto congiuntamente l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rituale rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, entrambe accettate dalle controparti. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte ha escluso la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la condanna, poiché il giudizio non è stato definito in conformità della proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    La Corte ha escluso che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 23175/2015, Cass. 12 novembre 2015

    Richiamata come precedente a sostegno dell'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, vengono validamente rinunciate e la rinuncia è accettata, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare il merito.
  • L'accordo delle parti sulla regolazione delle spese consente alla Corte di non provvedere sulle spese del giudizio estinto.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. non è applicabile quando il giudizio non si conclude in conformità della proposta richiamata dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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