Cassazione Penale, Sentenza n. 22476/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 642, secondo comma, cod. pen. (denuncia di un sinistro non avvenuto). Sosteneva la carenza di motivazione della sentenza di appello rispetto alla specifica doglianza secondo cui la denuncia del sinistro era stata materialmente presentata da Fabio Peverello e non dal Della Santina, il quale si sarebbe limitato a inoltrare alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento; deduceva inoltre la errata applicazione dell'art. 642 cod. pen., perché il mero inoltro della richiesta di risarcimento non potrebbe integrare la fattispecie della denuncia di sinistro non avvenuto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello che ha richiamato e sintetizzato le ragioni della sentenza di primo grado (situazione di "doppia conforme"); ha inoltre osservato che l'art. 642 cod. pen. tutela in modo speciale il patrimonio assicurativo e che la fattispecie della denuncia di sinistro non avvenuto può essere commessa da qualsiasi soggetto, non solo dal contraente. Pertanto la Corte ha ritenuto che il Della Santina abbia concorso nella denuncia del sinistro presentata dal Peverello, essendosi avvalso di un incaricato per inoltrare la richiesta di risarcimento con la relativa constatazione amichevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende e a rifondere le spese della parte civile liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma speciale a tutela del patrimonio delle assicurazioni che comprende fra le fattispecie anche la "denuncia di un sinistro non avvenuto"; può essere integrata da qualsiasi soggetto che denunci o concorra a denunciare il sinistro non avvenuto, non soltanto dal contraente della polizza. Le diverse ipotesi previste possono concorrere tra loro.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Censura in materia di motivazione: il ricorrente deduceva la mancanza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, anche per richiamo alle ragioni del primo grado, integrata da elementi aggiuntivi in appello (doppia conforme).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura per errata applicazione della legge penale: il ricorrente criticava l'applicazione dell'art. 642; la Corte ha confermato la corretta interpretazione della norma come applicabile anche a chi concorre nella denuncia del sinistro non avvenuto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e dell'ammenda.
Massime di principio
- La "doppia conforme" (motivazioni concordi di primo e secondo grado) permette di leggere congiuntamente le due sentenze: il richiamo alle motivazioni del primo grado non costituisce di per sé vizio di motivazione se l'appello ne dà contezza e le integra ove necessario.
- L'art. 642 cod. pen. è una fattispecie speciale a tutela delle compagnie assicurative: la denuncia di un sinistro non avvenuto può essere commessa da qualsiasi soggetto che denunci o concorra a denunciare il sinistro, non esclusivamente dal contraente della polizza.
- La mera presentazione di una richiesta di risarcimento, se accompagnata da atti idonei a concorrere alla denuncia di un sinistro (es. constatazione amichevole, incarico a terzi), può integrare, in concorso con altri, la fattispecie di denuncia di sinistro non avvenuto prevista dall'art. 642.
- In cassazione non è causa di annullamento il mancato esame di un motivo manifestamente infondato: la Corte può non affrontare singole doglianze che non potrebbero mutare l'esito del giudizio di rinvio.
- Le censure sulla motivazione devono indicare in maniera specifica i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza; il semplice richiamo alla circostanza che un atto è stato materialmente presentato da altro soggetto non è sufficiente se la lettura complessiva degli atti mostra concorso di condotte.
- In casi di ricorso inammissibile il giudice della legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese, all'ammenda e alla rifusione delle spese della parte civile costituita.
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