Sentenza n. 664/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità - della nota prot. 89406 del 2.5.2024, successivamente ricevuta, a firma del Direttore f.f. U.O.C. Assistenza Accreditata; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’ASL relativa al calcolo della capacità operativa massima e alla rilevanza di tale dato nella determinazione definitiva del tetto di spesa per le prestazioni di laboratorio
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato una nota dell’ASL di Salerno, resa in riscontro a una propria comunicazione avente finalità dichiaratamente collaborative nell’ambito del procedimento regionale di determinazione dei tetti di spesa. La ricorrente sosteneva che la nota fosse incompetente, perché la determinazione dei tetti di spesa spettava alla Regione, e lesiva delle sentenze del TAR che avevano imposto il ricalcolo della capacità operativa massima secondo i criteri del D.C.A. n. 109/2013, nonché della delibera dell’ASL che aveva rideterminato tale capacità in 1.787.500 prestazioni annue. Deduceva violazione dell’art. 112 c.p.a., violazione della delibera aziendale n. 648/2024 e della D.G.R.C. n. 800/2023, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, perplessità e disparità di trattamento, incompetenza e violazione del giusto procedimento. In particolare, contestava l’affermazione dell’ASL secondo cui il tetto di spesa sarebbe stato calcolato tenendo già conto della corretta capacità operativa massima, rilevando che il contratto sottoscritto per il 2024 aveva natura provvisoria e che il procedimento definitivo era ancora da concludere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. La nota impugnata non ha natura provvedimentale, ma costituisce un mero atto endoprocedimentale e informativo, con il quale l’ASL ha riscontrato una comunicazione della struttura nell’ambito di un procedimento complesso destinato a concludersi con la determinazione regionale dei tetti di spesa. La nota non produce quindi una lesione concreta e attuale e non vincola l’amministrazione competente alla decisione finale. L’ASL, inoltre, non era tenuta a fornire tale riscontro, non trattandosi di un’istanza idonea a imporre la conclusione di un procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, ma di un contributo informativo. La lesività non poteva desumersi neppure dal contratto provvisorio, poiché la stessa ricorrente aveva riconosciuto che il tetto definitivo sarebbe stato determinato successivamente secondo criteri diversi e avrebbe potuto avere esito favorevole. Il giudice ha inoltre richiamato il limite posto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le censure sono state pertanto dichiarate inammissibili senza esame nel merito. Le spese sono state compensate in ragione della decisione in rito e della mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso presuppone un’istanza idonea a introdurre un procedimento amministrativo in senso proprio; non si applica a una mera comunicazione avente funzione collaborativa o informativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.”
Il giudice amministrativo non può anticipare il sindacato su una determinazione amministrativa futura, incerta e non ancora adottata dall’amministrazione competente.
art. 112 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per denunciare l’elusione delle precedenti sentenze, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito per la carenza di interesse derivante dalla non lesività della nota impugnata.
Massime di principio
- Un atto meramente informativo o endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva e non vincolante per l’amministrazione competente alla decisione finale, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse concreto e attuale.
- La risposta dell’amministrazione a una comunicazione del privato avente finalità collaborative non costituisce necessariamente esercizio di potere amministrativo né conclusione di un procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, quando la comunicazione si limita a fornire dati o osservazioni destinati a essere valutati nel successivo iter decisionale.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla legittimità di esiti amministrativi futuri e incerti, né sostituire il proprio sindacato a quello relativo a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
- La lesività concreta e attuale non sussiste quando l’atto impugnato proviene da un’amministrazione diversa da quella competente ad adottare la determinazione finale e quest’ultima potrebbe ancora avere contenuto favorevole per il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →