Cassazione Penale, Sentenza n. 7924/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto positivo di competenza relativo al procedimento penale a carico di Cristian Marocchi per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di scritture contabili). Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 02/07/2021 ai sensi dell'art. 30 c.p.p., ha sollevato il conflitto perché davanti al Tribunale di Bologna pendeva altro procedimento, in fase dibattimentale, che contestava il medesimo fatto (capo D). Ravenna ha motivato la propria competenza territoriale con l'impossibilità di individuare il luogo di commissione e con l'applicazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, assumendo che il luogo di accertamento (Faenza, con accertamento della Guardia di Finanza di Faenza) fosse correttamente il criterio determinante. Il Tribunale di Bologna non ha provveduto e il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto positivo e, applicando le regole di competenza, ha affermato la competenza del Tribunale di Bologna. In particolare, pur riconoscendo la legittimità dell'uso del criterio del luogo di accertamento (art. 18 d.lgs. n. 74/2000) quando non è individuabile il luogo di commissione, ha ritenuto prevalente la disciplina dei procedimenti connessi (art. 16 c.p.p.): i reati connessi nei due procedimenti erano di pari gravità, per cui si è applicato il criterio sussidiario del luogo di commissione del reato connesso anteriormente commesso, risultante essere Bologna. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bologna e ne è stata dichiarata la competenza.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (occultamento o distruzione delle scritture contabili); la corte la cita come oggetto dell'imputazione.
art. 30 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ordinanza che solleva il conflitto di competenza; utilizzata dal Tribunale di Ravenna per proporre il conflitto.
art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Definizione normativa del conflitto di competenza (due giudici che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona); la corte lo invoca per qualificare la situazione come conflitto positivo.
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Stabilisce il criterio, nei reati tributari, del luogo di accertamento quale criterio sussidiario quando non è individuabile il luogo di commissione; il Tribunale di Ravenna lo aveva utilizzato per ritenere competente il proprio circondario (Faenza).
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio primario per individuare il luogo di commissione del reato; la corte ricorda che l'art. 18 rinvia anzitutto all'art. 8 e che il luogo di commissione va preferito, se individuabile.
art. 16 cod. proc. pen.
Regola la competenza per territorio nei procedimenti connessi: il giudice competente è quello del reato più grave o, in caso di pari gravità, quello del primo reato. La corte lo applica per risolvere la litispendenza e determina la competenza in favore di Bologna.
art. 29 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla trasmissione degli atti in caso di conflitto, richiamata come conseguenza pratica della dichiarazione di competenza.
art. 28, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare il diverso regime del conflitto positivo nella fase delle indagini preliminari quando il conflitto è fondato sulla connessione per territorio; la corte distingue questa ipotesi dal caso attuale.
Massime di principio
- Il conflitto positivo di competenza si applica quando due giudici prendono contemporaneamente cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona; la fase processuale (indagini vs dibattimento) non prevale sulle regole di competenza.
- In caso di litispendenza tra procedimenti diversi per lo stesso fatto la regola da applicare è quella sulla competenza (art. 16 c.p.p. per reati connessi), non il principio del ne bis in idem.
- Per i reati tributari, se non è possibile individuare il luogo di commissione (art. 8 c.p.p.), si applica il criterio del luogo di accertamento (art. 18 d.lgs. n. 74/2000) come criterio sussidiario.
- Quando si confrontano procedimenti con reati connessi, occorre determinare il giudice competente in base alla gravità relativa dei reati; se la gravità è pari, prevale il giudice del reato commesso anteriormente.
- La mera maggiore avanzatezza di uno dei procedimenti (es. fase dibattimentale) non determina da sola la competenza: prevalgono i criteri di legge sulla competenza territoriale e per materia.
- In presenza di dubbi sulla competenza, va proposta la regolazione del conflitto (art. 30 c.p.p.); gli atti vanno trasmessi al giudice dichiarato competente (art. 29 c.p.p.).
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