Sentenza n. 7669/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 4065/2024, depositata in data 22.11.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 1113/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 4065/2024, con cui era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione al Ministero, definitivo il titolo giudiziale e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza né aveva allegato l'adempimento, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando al ricorrente l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa verifica dell'eventuale adempimento. Ha respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o del titolo giudiziale esecutivo.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compreso il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e disporre penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, salva eventuale successiva richiesta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e, decorso senza adempimento, concorre a integrare l'inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice verifica se il soggetto obbligato abbia dato puntuale esecuzione al giudicato e può ordinare le attività necessarie a conseguire il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, quando l'Amministrazione sia rimasta inerte dopo la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile.
- L'Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive, che non consente di sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o disponibilità finanziaria.
- In presenza di perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione su richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo accertamento dell'inottemperanza, potendo il giudice respingerne la richiesta allo stato e riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase di perdurante mancata esecuzione.
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