Cassazione Penale, Sentenza n. 30381/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto la pena illegale perché la determinazione della pena base per il reato più grave è risultata inferiore al minimo edittale del reato posto in continuazione (art. 614 c.p.). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'illegalità della pena convenuta e applicata: il giudice aveva individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 c.p. e quantificato la pena base in 6 mesi (il minimo edittale di tale reato), applicando poi un aumento di 2 mesi per continuazione con il reato riqualificato ex art. 614 c.p., pervenendo a 8 mesi (ridotti a 5 mesi e 10 giorni per il rito). Il motivo principale è che, in caso di continuazione, la pena base per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite: nel caso di specie l'art. 614 prevede un minimo di 1 anno, per cui la pena base di 6 mesi risultava illegale. Si segnalava anche un errore dell'accordo su altri profili (art. 61 n.2 c.p. e continuazione interna ex art. 337), ma tali profili non sono stati impugnati in questo ricorso.
Norme richiamate
art. 448 cod. proc. pen.
L'illegalità della pena in sede di accordo consente l'impugnazione del provvedimento ai sensi di questa norma.
art. 337 cod. pen.
Reato ritenuto dalle parti come il più grave; ha pena edittale minima di 6 mesi e massima di 5 anni; usato per valutare la continuazione in relazione all'altro reato.
art. 614 cod. pen.
Reato satellite nella fattispecie (riqualificazione di tentato furto), con pena minima di 1 anno e massima di 4 anni; il minimo edittale di questo reato impedisce che la pena base del reato più grave sia fissata al di sotto di tale soglia in caso di continuazione.
art. 81 cod. pen.
Il criterio mitigatore previsto dall'art. 81 non può valere a travalicare i limiti edittali: non consente di scendere al di sotto del minimo edittale previsto per i reati in continuazione.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Citato dalle parti come possibile aggravante non computata nell'accordo; menzionata ma non determinante nel ricorso principale perché non incidente sull'illegalità della pena oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- In caso di continuazione tra reati della stessa specie, il reato "più grave" va individuato in astratto con riferimento alle pene edittali (soprattutto alla massima) e al confronto delle circostanze.
- Una volta individuato il reato più grave, la pena base per quel reato non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati posti in continuazione: non è ammesso determinare la pena violando il minimo edittale del reato satellite.
- Le clausole mitigatrici (es. art. 81 c.p.) non autorizzano a superare i limiti edittali fissati per ciascun reato in continuazione; se l'accordo tra parti o la determinazione giudiziale travalica tali limiti la pena è illegale e impugnabile.
- Se l'accordo tra parti per il rito ha determinato una pena illegale, il pubblico ministero può proporre ricorso ex art. 448 c.p.p.; la Corte può annullare senza rinvio e disporre nuovo giudizio quando l'illegalità riguarda i limiti edittali in caso di continuazione.
- In casi analoghi, il giudice deve verificare non solo la congruità numerica della pena ma anche il rispetto delle soglie edittali relative alla combinazione di reati in continuazione; eventuali errori di calcolo minori sono diversi dall'illegalità che deriva dal superamento o dal mancato rispetto del minimo edittale previsto.
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