Cassazione Penale, Sentenza n. 27124/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta, denunciando vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e contestando l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nella massima estensione (durata fissa di 10 anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile, ma ha accolto il secondo motivo limitatamente alle pene accessorie. Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, nella parte in cui prevedeva una durata fissa di dieci anni, le pene accessorie non possono più essere irrogate automaticamente per dieci anni. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata solo quanto alla determinazione delle pene accessorie e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, rimettendo al giudice di merito la concreta determinazione della durata delle pene accessorie secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni
La Corte ha richiamato la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma imponeva una durata fissa di dieci anni, rendendo necessario rideterminare le pene accessorie in concreto secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, nella parte relativa alla durata fissa di dieci anni, trasformando la durata in un termine non fisso applicabile fino a dieci anni e applicando tale riformulazione con efficacia ex tunc.
art. 136, comma 1, Cost.
Richiamato per spiegare l'efficacia retroattiva (ex tunc) della dichiarazione di incostituzionalità sul testo della norma.
art. 30, comma 3, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
Richiamato assieme all'art. 136 Cost. per confermare l'applicazione retroattiva della riformulazione della norma dichiarata incostituzionale.
Sezioni Unite, sentenza n. 28910 del 2019
Ha chiarito che le pene accessorie, quando la legge indica un termine non fisso, devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; questa indicazione giustifica l'annullamento e il rinvio per la riformulazione delle pene accessorie.
art. 37 cod. pen.
Citato come possibile base normativa per la commisurazione delle pene accessorie alla pena principale, ma le Sezioni Unite hanno indicato che devono essere determinate in concreto ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen.
Norma da seguire per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie, tenendo conto dei criteri di proporzionalità e delle circostanze del caso.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli, Rv. 264207)
Richiamata per il principio secondo cui non può conservarsi una pena determinata in relazione a una cornice edittale prevista da una norma poi dichiarata incostituzionale; ne consegue l'impossibilità di mantenere la durata fissa derivante dalla norma viziata.
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una parte di una norma che fissava una durata fissa di una pena accessoria, la riformulazione si applica ex tunc e non è possibile mantenere la durata originaria fissata automaticamente.
- Le pene accessorie per le quali la legge ora prevede un termine non fisso devono essere determinate in concreto dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; la Corte di Cassazione non procede alla riformulazione di merito ma rinvia per nuovo esame.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio la sopravvenuta illegittimità della cornice edittale e annullare la determinazione delle pene accessorie quando questa si fonda su una norma poi dichiarata incostituzionale.
- In ricorsi penali, motivi generici o meramente fattuali possono essere dichiarati inammissibili; invece, questioni di conformità costituzionale della norma applicata possono portare, anche se non sollevate dalle parti, a un annullamento limitato e a rinvio.
- Quando si verifica una modifica del quadro normativo per incostituzionalità, il giudice di merito dovrà riesaminare la proporzionalità e la durata delle sanzioni accessorie applicando i criteri di personalizzazione della pena previsti dall'ordinamento.
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