Sentenza n. 4130/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo del 26.01.2024 – inviata, a mezzo p.e.c., il 31.01.2024 – con la quale si è diffidato il signor -OMISSIS- dal dare corso all'attività edilizia oggetto della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/01 s.m.i.” presentata in data 18.12.2023 e si è proceduto all'archiviazione d'ufficio della relativa pratica; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla predetta determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo e, in particolare, dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 14.02.2024 avente ad oggetto “Sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma 1°, del D.P.R. 380/01 per lavori realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio, nell'immobile di -OMISSIS- in -OMISSIS-, Fg. -OMISSIS-, mappali -OMISSIS-”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/5/2024: l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti - della determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo del 26.01.2024 – inviata, a mezzo p.e.c., il 31.01.2024 – con la quale si è diffidato il signor -OMISSIS- dal dare corso all'attività edilizia oggetto della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/01 s.m.i. ” presentata in data 18.12.2023 e si è proceduto all'archiviazione d'ufficio della relativa pratica; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla predetta determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo e, in particolare, dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 14.02.2024 avente ad oggetto “Sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma 1°, del D.P.R. 380/01 per lavori realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio, nell'immobile di -OMISSIS- in -OMISSIS-, Fg. -OMISSIS- mappali -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida a dare corso a una SCIA alternativa al permesso di costruire, archiviazione della relativa pratica e successiva sanzione pecuniaria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2024, con cui il Comune lo aveva diffidato dal dare corso all'attività edilizia oggetto della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 18 dicembre 2023 e aveva archiviato d'ufficio la pratica, nonché l'ordinanza del 14 febbraio 2024 con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 516,00 ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001 per lavori eseguiti in assenza di idoneo titolo edilizio. Nel corso del giudizio, la determinazione del 26 gennaio 2024 è stata annullata in autotutela dal Comune il 5 aprile 2024. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di avere presentato l'8 agosto 2025 una nuova pratica edilizia, finalizzata a regolarizzare lo stato dei luoghi e a rinunciare all'originaria soluzione progettuale, che prevedeva l'utilizzo della volumetria derivante dalla demolizione di una parte di fabbricato a destinazione commerciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto dirimente la dichiarazione espressa e univoca del ricorrente e la presentazione della nuova pratica edilizia, con cui era stata abbandonata la soluzione progettuale oggetto della controversia. L'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe più arrecato al ricorrente un'utilità concreta e attuale. La stessa conclusione è stata estesa all'ordinanza sanzionatoria, non residuando un autonomo interesse alla sua decisione dopo la dichiarazione di non voler più coltivare il giudizio. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito, del carattere sopravvenuto dell'improcedibilità e della complessità della vicenda amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, durante il giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; una dichiarazione espressa e univoca della parte ricorrente, accompagnata dall'abbandono della soluzione sostanziale controversa, è decisiva ai fini della declaratoria.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili.
art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria edilizia impugnata, ma non è oggetto di scrutinio di merito in ragione dell'improcedibilità del ricorso.
art. 21-nonies l. 241/1990
Rilevante quale disciplina dell'annullamento d'ufficio in autotutela, richiamato in relazione al successivo annullamento comunale della determinazione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara in modo espresso e univoco di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione è coerente con una modifica dell'iniziativa sostanziale che abbandona l'assetto progettuale o amministrativo oggetto della controversia.
- La presentazione di una nuova pratica edilizia, diretta a regolarizzare lo stato dei luoghi e a rinunciare alla soluzione progettuale originariamente contestata, elimina l'utilità concreta e attuale di un eventuale annullamento dei precedenti atti amministrativi.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse a ricorrere quando questa abbia manifestato in modo espresso e univoco la volontà di non coltivare il giudizio.
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