Cassazione Penale, Sentenza n. 16704/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per estorsione confermata dalla Corte d'Appello. Il difensore ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 388, commi 3 e 4 c.p. e inesatta indicazione dell'articolo di reato (rubrica menzionerebbe art. 620 anziché 629 c.p.), sostenendo che all'imputato non sarebbe stata addebitata la rivelazione di corrispondenza né la qualifica richiesta; (ii) mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione, con riferimento in particolare all'omesso esame del teste Trane Stefano e alla versione alternativa fondata su un presunto accordo tra Trane e la persona offesa Greco per un compenso relativo a falsa testimonianza; (iii) maturata prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. Ha ritenuto che l'errore materiale nella rubrica (indicazione di art. 620 invece di art. 629) non abbia arrecato pregiudizio, essendo il capo d'imputazione e la difesa chiaramente riferiti alla fattispecie di estorsione. Ha giudicato infondate le doglianze sulla sussistenza delle minacce, sulla mancata acquisizione di prova decisiva e sulla presunta omissione motivazionale, confermando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi valutati dai giudici di merito. Sull'eccezione di prescrizione, ha precisato che il termine massimo (ex artt. 157 e 161 c.p.) non sarebbe maturato prima del 04/08/2023. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha altresì disposto la correzione dell'errore materiale nella rubrica, sostituendo il riferimento a "articoli 81 cpv e 620 c.p." con "articoli 81 cpv e 629 c.p.".
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; la decisione è stata assunta con le modalità previste dalla norma
D.L. 198/2022, art. 8
Richiamata insieme al D.L. 137/2020 per le disposizioni sul contraddittorio cartolare in fase di trattazione
art. 388 c.p., commi 3 e 4
Censurata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e priva di fondamento alla luce del contesto probatorio
art. 620 c.p.
Indicazione errata nella rubrica dell'imputazione; la Corte ha qualificato l'errore come materiale/meramente formale che non incide sulla correttezza della valutazione sostanziale dei fatti
art. 629 c.p.
Norma correttamente riferibile al reato di estorsione che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente; la Cassazione ha ordinato la correzione della rubrica per riflettere questo riferimento
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamata come circostanza diminutiva riconosciuta in sede di merito e valorizzata nella determinazione della pena
artt. 157 e 161 c.p.
Utilizzati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha precisato che il termine massimo (12 anni e 6 mesi) non sarebbe decorso prima del 04/08/2023
art. 393 c.p.
Menzionata nella difesa come norma la cui fattispecie sarebbe esclusa; la Corte di merito ha ritenuto invece la rilevanza penale della condotta contestata e ha respinto la tesi alternativa
Massime di principio
- Un errore materiale nella rubrica dell'imputazione (indicazione di un articolo di reato diverso) non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza se il contenuto dell'addebito è chiaro e l'imputato ha potuto difendersi senza pregiudizio.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e connotati da sufficiente precisione: censure generiche o prive di concrete indicazioni sulle omissioni probatorie sono dichiarate inammissibili.
- Le valutazioni di credibilità dei testimoni e l'apprezzamento del materiale probatorio compiuti dai giudici di merito sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione, salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici ben specificati.
- L'omesso esame di un teste può essere rilevante solo se si dimostra concretamente che la sua deposizione avrebbe prodotto elementi decisivi non considerati; la semplice enunciazione dell'importanza della prova è insufficiente.
- La presenza di un negozio illecito alla base della richiesta di denaro non esclude automaticamente la riconducibilità della condotta all'estorsione: la natura minacciosa della condotta e la coazione sono elementi decisivi per la qualificazione estorsiva.
- Per eccepire la prescrizione è necessario calcolare con precisione i termini e fornire elementi probatori specifici; la Cassazione verifica tali calcoli e può dichiarare infondata un'eccezione se il termine non è ancora decorso.
- La Corte può correggere d'ufficio errori materiali nella sentenza (es. indicazione normativa) quando non incidono sul merito e servono ad evitare ambiguità formali.
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