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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16704/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per estorsione confermata dalla Corte d'Appello. Il difensore ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 388, commi 3 e 4 c.p. e inesatta indicazione dell'articolo di reato (rubrica menzionerebbe art. 620 anziché 629 c.p.), sostenendo che all'imputato non sarebbe stata addebitata la rivelazione di corrispondenza né la qualifica richiesta; (ii) mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione, con riferimento in particolare all'omesso esame del teste Trane Stefano e alla versione alternativa fondata su un presunto accordo tra Trane e la persona offesa Greco per un compenso relativo a falsa testimonianza; (iii) maturata prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. Ha ritenuto che l'errore materiale nella rubrica (indicazione di art. 620 invece di art. 629) non abbia arrecato pregiudizio, essendo il capo d'imputazione e la difesa chiaramente riferiti alla fattispecie di estorsione. Ha giudicato infondate le doglianze sulla sussistenza delle minacce, sulla mancata acquisizione di prova decisiva e sulla presunta omissione motivazionale, confermando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi valutati dai giudici di merito. Sull'eccezione di prescrizione, ha precisato che il termine massimo (ex artt. 157 e 161 c.p.) non sarebbe maturato prima del 04/08/2023. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha altresì disposto la correzione dell'errore materiale nella rubrica, sostituendo il riferimento a "articoli 81 cpv e 620 c.p." con "articoli 81 cpv e 629 c.p.".

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; la decisione è stata assunta con le modalità previste dalla norma

  • D.L. 198/2022, art. 8

    Richiamata insieme al D.L. 137/2020 per le disposizioni sul contraddittorio cartolare in fase di trattazione

  • art. 388 c.p., commi 3 e 4

    Censurata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e priva di fondamento alla luce del contesto probatorio

  • art. 620 c.p.

    Indicazione errata nella rubrica dell'imputazione; la Corte ha qualificato l'errore come materiale/meramente formale che non incide sulla correttezza della valutazione sostanziale dei fatti

  • art. 629 c.p.

    Norma correttamente riferibile al reato di estorsione che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente; la Cassazione ha ordinato la correzione della rubrica per riflettere questo riferimento

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamata come circostanza diminutiva riconosciuta in sede di merito e valorizzata nella determinazione della pena

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Utilizzati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha precisato che il termine massimo (12 anni e 6 mesi) non sarebbe decorso prima del 04/08/2023

  • art. 393 c.p.

    Menzionata nella difesa come norma la cui fattispecie sarebbe esclusa; la Corte di merito ha ritenuto invece la rilevanza penale della condotta contestata e ha respinto la tesi alternativa

Massime di principio

  • Un errore materiale nella rubrica dell'imputazione (indicazione di un articolo di reato diverso) non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza se il contenuto dell'addebito è chiaro e l'imputato ha potuto difendersi senza pregiudizio.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e connotati da sufficiente precisione: censure generiche o prive di concrete indicazioni sulle omissioni probatorie sono dichiarate inammissibili.
  • Le valutazioni di credibilità dei testimoni e l'apprezzamento del materiale probatorio compiuti dai giudici di merito sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione, salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici ben specificati.
  • L'omesso esame di un teste può essere rilevante solo se si dimostra concretamente che la sua deposizione avrebbe prodotto elementi decisivi non considerati; la semplice enunciazione dell'importanza della prova è insufficiente.
  • La presenza di un negozio illecito alla base della richiesta di denaro non esclude automaticamente la riconducibilità della condotta all'estorsione: la natura minacciosa della condotta e la coazione sono elementi decisivi per la qualificazione estorsiva.
  • Per eccepire la prescrizione è necessario calcolare con precisione i termini e fornire elementi probatori specifici; la Cassazione verifica tali calcoli e può dichiarare infondata un'eccezione se il termine non è ancora decorso.
  • La Corte può correggere d'ufficio errori materiali nella sentenza (es. indicazione normativa) quando non incidono sul merito e servono ad evitare ambiguità formali.

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