Cassazione Penale, Sentenza n. 13585/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta documentale semplice (art. 217, comma 2, legge fall.) per mancata consegna delle scritture contabili della societa Dolce Flor s.r.l. Il ricorrente ha dedotto: 1) violata o errata applicazione della norma penale in relazione alla mancata prova se le scritture fossero mai state istituite o fossero state occultate o distrutte; 2) travisamento della relazione del curatore e mancanza di verifica del contenuto di faldoni ritrovati; 3) erronea imputazione nonostante Pagano fosse un mero prestanome e non l'effettivo gestore, quindi impossibilitato a vigilare sulla contabilità; 4) erroneo rigetto della qualificazione come fatto di particolare tenuità e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonche carenze motivazionali e travisamento della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assunzione formale della carica di amministratore impone l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e l'obbligo, dopo il fallimento, di consegna o indicazione del luogo di conservazione al curatore. L'assenza di consegna e la mancata spiegazione consentono, per massima esperienza, di ritenere che le scritture siano state distrutte, sottratte o tenute in modo incompleto, e in mancanza di elementi di dolo la fattispecie rientra nell'art. 217 legge fall. (bancarotta documentale semplice), punibile anche per colpa. La Corte ha inoltre affermato che la qualifica di prestanome non esonera dagli obblighi formali e che le questioni relative a particolare tenuità e attenuanti costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 217, comma 2
Definisce la bancarotta documentale semplice: l'amministratore della fallita che, nei tre anni anteriori al fallimento o dall'inizio dell'impresa, non ha tenuto i libri e le scritture contabili prescritti o li ha tenuti in modo irregolare o incompleto, non consentendo una adeguata rappresentazione dell'impresa. La norma è punibile anche a titolo di colpa.
legge fallimentare, art. 216, primo e secondo comma
Regola la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili ai fini di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori; norma più grave rispetto all'art. 217 e distinta per oggetto e per elemento soggettivo.
codice civile, art. 2214
Impone all'imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e di altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa; norme considerate tra le scritture obbligatorie rilevanti ai fini penali.
codice civile, art. 2478
Prevede per gli amministratori di societa a responsabilita limitata l'obbligo di tenuta di una serie di libri societari, ricomprese le scritture la cui omissione integra il reato disciplinato dall'art. 217 legge fall.
codice civile, art. 2220
Stabilisce l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, obbligo che integra il quadro degli oneri formali la cui violazione puo dar luogo a responsabilita penale.
legge fallimentare, artt. 220 e 16, n. 3
Norme richiamate nella decisione per precisare che, una volta integrata la mancata tenuta delle scritture (art. 217), l'obbligo di consegna al curatore e le relative figure disciplinari piu specifiche restano assorbite dalla piu ampia disciplina dell'art. 217; pertanto non si configurano reati autonomi concorrenti salvo diverse concrete condotte.
Massime di principio
- L'assunzione formale della carica di amministratore comporta personalmente l'obbligo di tenere, conservare e, in caso di fallimento, consegnare o indicare la sede delle scritture contabili; la qualifica di prestanome non esonera automaticamente dalla responsabilita penale
- La mancata consegna delle scritture al curatore e la mancata indicazione del loro luogo di conservazione possono, in assenza di spiegazioni, permettere al giudice di inferire che le scritture esistevano e siano state distrutte, sottratte o tenute in modo incompleto; tale inferenza puo legittimare la condanna per bancarotta documentale semplice anche per colpa
- La bancarotta documentale semplice punisce anche la colpa: non e necessario provare il dolo quando l'inadempimento e riconducibile a condotta negligente o trascurata dell'amministratore
- Le questioni relative a particolare tenuita del fatto e al riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito fondate su elementi fattuali (modalita della condotta, gravita del danno, collaborazione dell'imputato) e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimita salvo vizio motivazionale evidente
- La difesa che voglia sottrarre il fatto alla responsabilita deve fornire elementi probatori efficaci, ad esempio dimostrare che le scritture non sono mai state istituite oppure indicare concretamente dove sono conservate o fornire giustificazioni plausibili per la loro indisponibilita
- Una condotta collaborativa concreta con il curatore e spiegazioni dettagliate sulla documentazione contabile possono attenuare il giudizio di responsabilita; viceversa la mancata collaborazione aggravera la posizione dell'amministratore
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