Cassazione Penale, Sentenza n. 2110/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo sostenendo la violazione dell'art. 23, comma 2, del D.L. n. 149/2020 in relazione agli artt. 127, 178 lett. c) e 599 c.p.p. Denunciano che la Corte territoriale ha proceduto alla trattazione nonostante i difensori avessero comunicato via PEC l'adesione a un'astensione dalle udienze di categoria, chiedendo implicitamente il rinvio dell'udienza; sostengono quindi l'obbligo di rinvio per garantire il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 le impugnazioni potevano essere trattate in camera di consiglio in forma cartolare salvo che una parte o il P.M. avessero richiesto la discussione orale nei termini previsti o l'imputato avesse manifestato volontà di comparire; nel caso specifico nessuna richiesta di discussione orale era stata formulata, pertanto la comunicazione di adesione all'astensione non obbligava la Corte a rinviare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che equipara le modalità del contraddittorio cartolare a quelle dell'art. 611 c.p.p. per la Cassazione e affermato che l'astensione dei difensori non rileva quando il procedimento è previsto in forma scritta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
Consente, fino a termine previsto, la trattazione in camera di consiglio delle impugnazioni senza intervento di PM e difensori salvo richiesta di discussione orale o manifesta volontà di comparire; la mancata richiesta rende legittima la forma cartolare.
D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1
Richiamato nel contesto della vigenza dei termini di cui al D.L. 149/2020 quale riferimento temporale; citato per contesto normativo di applicazione.
Legge 22 maggio 2020, n. 35
Atto di conversione citato a corredo del quadro normativo di emergenza; richiamata per individuare decorrenze e limiti temporali.
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione D.L. 28/10/2020, n. 137), art. 1, comma 2
Ha abrogato il D.L. 149/2020 ma ha sancito la validità degli atti adottati sulla base della normativa abrogata, preservando gli effetti prodotti; la Corte ne trae il principio della salvaguardia degli atti formatosi sotto la norma.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come il decreto la cui conversione ha abrogato D.L. 149/2020 ma ha disposto la conservazione degli effetti degli atti compiuti.
art. 611, comma 1, c.p.p.
La Corte osserva che le modalità del contraddittorio previste dall'art. 23 D.L. sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste da tale norma per l'udienza camerale non partecipata alla Corte di cassazione; da ciò deriva che l'adesione all'astensione non impone il rinvio quando il procedimento è previsto in forma scritta.
art. 127, art. 178 lett. c), art. 599 c.p.p.
Norme richiamate dai ricorrenti a sostegno della censura sulla correttezza del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto la censura fondata nei limiti in cui non era stata chiesta la discussione orale.
Massime di principio
- Se il procedimento è previsto e legittimamente trattato in camera di consiglio in forma cartolare, l'adesione del difensore a un'astensione dalle udienze non impone automaticamente il rinvio: è decisiva la mancata richiesta di discussione orale o la mancata manifestazione della volontà dell'imputato di comparire.
- L'abrogazione successiva di norme emergenziali non invalida automaticamente gli atti compiuti sotto la vigenza di quelle norme quando la legge di conversione salva gli effetti prodotti.
- Per ottenere il rinvio in presenza di astensione di categoria occorre che la parte formuli una richiesta specifica e tempestiva (es. richiesta di discussione orale nei termini previsti); la sola comunicazione di adesione all'astensione via PEC non sostituisce tale richiesta.
- La giurisprudenza di legittimità tende ad equiparare le garanzie del contraddittorio cartolare, quando previste dalla norma, a quelle delle udienze camerali non partecipate; di conseguenza l'astensione non è di per sé idonea a ledere il diritto di difesa in tali ipotesi.
- Ricorsi fondati su censure formali relative all'astensione rischiano l'inammissibilità se manca prova che la forma scritta del contraddittorio abbia pregiudicato la difesa o che siano state omesse richieste procedurali indispensabili.
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