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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2110/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo sostenendo la violazione dell'art. 23, comma 2, del D.L. n. 149/2020 in relazione agli artt. 127, 178 lett. c) e 599 c.p.p. Denunciano che la Corte territoriale ha proceduto alla trattazione nonostante i difensori avessero comunicato via PEC l'adesione a un'astensione dalle udienze di categoria, chiedendo implicitamente il rinvio dell'udienza; sostengono quindi l'obbligo di rinvio per garantire il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 le impugnazioni potevano essere trattate in camera di consiglio in forma cartolare salvo che una parte o il P.M. avessero richiesto la discussione orale nei termini previsti o l'imputato avesse manifestato volontà di comparire; nel caso specifico nessuna richiesta di discussione orale era stata formulata, pertanto la comunicazione di adesione all'astensione non obbligava la Corte a rinviare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che equipara le modalità del contraddittorio cartolare a quelle dell'art. 611 c.p.p. per la Cassazione e affermato che l'astensione dei difensori non rileva quando il procedimento è previsto in forma scritta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23

    Consente, fino a termine previsto, la trattazione in camera di consiglio delle impugnazioni senza intervento di PM e difensori salvo richiesta di discussione orale o manifesta volontà di comparire; la mancata richiesta rende legittima la forma cartolare.

  • D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1

    Richiamato nel contesto della vigenza dei termini di cui al D.L. 149/2020 quale riferimento temporale; citato per contesto normativo di applicazione.

  • Legge 22 maggio 2020, n. 35

    Atto di conversione citato a corredo del quadro normativo di emergenza; richiamata per individuare decorrenze e limiti temporali.

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione D.L. 28/10/2020, n. 137), art. 1, comma 2

    Ha abrogato il D.L. 149/2020 ma ha sancito la validità degli atti adottati sulla base della normativa abrogata, preservando gli effetti prodotti; la Corte ne trae il principio della salvaguardia degli atti formatosi sotto la norma.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato come il decreto la cui conversione ha abrogato D.L. 149/2020 ma ha disposto la conservazione degli effetti degli atti compiuti.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    La Corte osserva che le modalità del contraddittorio previste dall'art. 23 D.L. sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste da tale norma per l'udienza camerale non partecipata alla Corte di cassazione; da ciò deriva che l'adesione all'astensione non impone il rinvio quando il procedimento è previsto in forma scritta.

  • art. 127, art. 178 lett. c), art. 599 c.p.p.

    Norme richiamate dai ricorrenti a sostegno della censura sulla correttezza del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto la censura fondata nei limiti in cui non era stata chiesta la discussione orale.

Massime di principio

  • Se il procedimento è previsto e legittimamente trattato in camera di consiglio in forma cartolare, l'adesione del difensore a un'astensione dalle udienze non impone automaticamente il rinvio: è decisiva la mancata richiesta di discussione orale o la mancata manifestazione della volontà dell'imputato di comparire.
  • L'abrogazione successiva di norme emergenziali non invalida automaticamente gli atti compiuti sotto la vigenza di quelle norme quando la legge di conversione salva gli effetti prodotti.
  • Per ottenere il rinvio in presenza di astensione di categoria occorre che la parte formuli una richiesta specifica e tempestiva (es. richiesta di discussione orale nei termini previsti); la sola comunicazione di adesione all'astensione via PEC non sostituisce tale richiesta.
  • La giurisprudenza di legittimità tende ad equiparare le garanzie del contraddittorio cartolare, quando previste dalla norma, a quelle delle udienze camerali non partecipate; di conseguenza l'astensione non è di per sé idonea a ledere il diritto di difesa in tali ipotesi.
  • Ricorsi fondati su censure formali relative all'astensione rischiano l'inammissibilità se manca prova che la forma scritta del contraddittorio abbia pregiudicato la difesa o che siano state omesse richieste procedurali indispensabili.

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