Cassazione Penale, Ordinanza n. 00799/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, dopo la sentenza del Tribunale che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per rapina aggravata in concorso e per una contravvenzione di porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un oggetto atto ad offendere, ha impugnato la decisione deducendo violazione di legge processuale per il mancato proscioglimento della contravvenzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza chiedeva l'annullamento della sentenza perché, a suo avviso, il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento sia impugnabile solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza) e che la censura proposta, relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientri tra quelli consentiti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità sul mancato proscioglimento è possibile solo se la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della sentenza, evenienza non ravvisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 129 c.p.p.
prevede l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; nel caso concreto si sostiene che il mancato proscioglimento non fosse sindacabile nel modo richiesto
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché proposto per motivo non consentito
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure che esulano da tale elenco sono inammissibili.
- La deduzione del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente spendibile contro una sentenza di patteggiamento, salvo che la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della decisione.
- Il controllo di legittimità sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento è ammesso solo in presenza di un'evidenza immediata della causa di non punibilità desumibile dalla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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