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Ordinanza

Ordinanza n. 10789/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ANAC di interdizione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, irrogazione di sanzione pecuniaria e imposizione della decadenza dall’attestazione SOA, nonché conseguente provvedimento della SOA di decadenza dall’attestazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato la delibera ANAC n. 440 dell’11 novembre 2025, comunicata il 18 novembre 2025, con cui l’Autorità ha disposto l’interdizione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’inserimento della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici e una sanzione pecuniaria di euro 2.000,00, nonché ha invitato la SOA a formalizzare la decadenza dall’attestazione di qualificazione. La contestazione riguardava dichiarazioni ritenute non veritiere, rese il 7 marzo 2024 per ottenere la qualificazione nella categoria OS21-IIIbis, relative a quattro operai specializzati assunti con contratto subordinato e muniti di patentino certificato, nonostante la cessazione dei rapporti di lavoro in data antecedente. È stato inoltre impugnato il conseguente provvedimento SOA del 18 novembre 2025 di decadenza dall’attestazione. In corso di causa la ricorrente ha prodotto una nuova attestazione di qualificazione, rilasciata il 7 marzo 2026, relativa alle categorie OG1, OG3 e OG8, chiedendo per tale ragione la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la nuova attestazione non riguarda la categoria OS21 coperta dall’attestazione originaria oggetto di decadenza e che non vi è piena coincidenza tra il nuovo titolo e il petitum del giudizio. In particolare, il conseguimento della nuova attestazione non incide sulla validità e sull’efficacia del provvedimento sanzionatorio ANAC e della relativa annotazione nel casellario informatico. Tuttavia, la dichiarazione resa dalla ricorrente il 9 giugno 2026 è stata ritenuta idonea a far emergere una possibile sopravvenuta carenza di interesse all’esame dell’intero ricorso, con conseguente possibile improcedibilità. Rilevata d’ufficio tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie e chiarire i propri intendimenti e il significato della dichiarazione. La causa dovrà essere nuovamente sottoposta alla camera di consiglio dopo la scadenza del termine.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, assicurando il contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 11, comma 7, Allegato II d.lgs. 36/2023

    provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 11, co. 7, dell’Allegato II al d.gs n. 36/2023

    Richiamato in relazione al procedimento di decadenza dall’attestazione di qualificazione SOA.

Massime di principio

  • Il conseguimento, durante il giudizio, di una nuova attestazione SOA non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando la nuova attestazione riguarda categorie diverse da quella coperta dal titolo originario oggetto di decadenza.
  • La nuova attestazione SOA non incide, di per sé, sulla validità e sull’efficacia di una sanzione ANAC e della relativa annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici; pertanto, la sua produzione non comporta necessariamente il venir meno dell’interesse alla decisione su tali statuizioni.
  • Quando una dichiarazione processuale della parte appare idonea a evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può rilevare d’ufficio la possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e deve assegnare alla parte un termine per chiarire i propri intendimenti prima di definire il giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena coincidenza tra la sopravvenienza dedotta e l’oggetto delle domande proposte; in mancanza di tale coincidenza, il giudice deve distinguere tra eventuale sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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