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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25238/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, connessi a irrogazione di sanzioni, emessi a seguito di una verifica su operazioni di importazione dalla Svizzera di tubi, profilati di ghisa e giunti in gomma destinati a interventi sulla rete idrica. Le società contribuivano che i beni importati dovessero beneficiare dell’aliquota IVA agevolata, in quanto destinati a opere di urbanizzazione primaria. La Commissione tributaria regionale aveva invece escluso l’agevolazione per l’imposta, ritenendo applicabile il carattere tassativo dell’art. 4 della l. n. 847/1964, ma aveva annullato sanzioni e interessi valorizzando la buona fede del dichiarante. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice d’appello richiamato in modo apodittico una norma non tributaria senza spiegare la sussunzione della fattispecie concreta; 2) violazione di varie disposizioni sostanziali, sostenendo che i beni erano effettivamente destinati a manutenzione straordinaria e quindi a opere di urbanizzazione primaria, con conseguente spettanza dell’aliquota IVA agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere la qualificazione giuridica dei fatti né il percorso logico seguito per negare l’aliquota IVA agevolata. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, vizio processuale che comporta cassazione quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre la violazione di norme sostanziali in tema di aliquota IVA agevolata e qualificazione delle opere.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, che deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 4 l. n. 847/1964

    la Corte ne ha letto il testo per affermare che la fattispecie concreta poteva astrattamente rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria, ma non in quelle di urbanizzazione secondaria; la CTR non ha spiegato la sussunzione né il passaggio alla conseguenza fiscale.

  • art. 44 l. n. 685/1971

    richiamato in quanto integrativo dell’art. 4 l. n. 847/1964, nel testo delle opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 8, comma 1, n. 5), d.l. n. 693 del 1980

    norma richiamata nel secondo motivo quale disposizione sostanziale asseritamente violata.

  • art. 8, comma 1, n. 6), d.l. n. 693 del 1980

    norma richiamata nel secondo motivo quale disposizione sostanziale asseritamente violata.

  • art. 3, comma 11, d.l. n. 90 del 1990

    norma richiamata nel secondo motivo quale disposizione sostanziale asseritamente violata.

  • art. 31 l. n. 457 del 1978

    norma richiamata nel secondo motivo quale disposizione sostanziale asseritamente violata.

  • art. 10, secondo comma, l. n. 212 del 2000

    richiamato per sostenere la sussistenza della buona fede del dichiarante, con conseguente esclusione di sanzioni e interessi.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo materialmente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • Quando la decisione di merito richiama una disposizione non tributaria per negare un’agevolazione fiscale, il giudice deve spiegare la sussunzione della fattispecie concreta nella norma e il nesso logico tra qualificazione giuridica ed effetto fiscale; in difetto, la motivazione è apparente.
  • Se il giudice d’appello conferma o riforma solo in parte la decisione di primo grado, deve chiarire se e come qualifica autonomamente i fatti ai fini della decisione; la mera adesione apodittica alla prima sentenza non è sufficiente.
  • La tassatività di una disciplina agevolativa non esonera il giudice dall’onere di indicare perché la concreta operazione non vi rientri, soprattutto quando la norma richiamata contiene elencazioni tipologiche che richiedono una verifica di corrispondenza fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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