Sentenza n. 592/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento a) - dell’ordinanza n. 27 del 9.5.2022, notificata il 17.6.2022, recante ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive realizzate in un fabbricato su due livelli
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 27 del 9 maggio 2022, deducendo: la nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la pendenza di un sequestro penale sull’immobile; il difetto di motivazione e di istruttoria quanto all’interesse pubblico alla demolizione, al contrasto delle opere con la disciplina urbanistica e all’esistenza di cause ostative all’esercizio del potere sanzionatorio; la natura meramente conservativa e di consolidamento dell’ampliamento al piano terra, asseritamente eseguito sulla base di una DIA; la realizzazione del manufatto al primo piano all’interno e in sostituzione di una preesistente volumetria baraccale, oggetto di domanda di condono ex l. 326/2003; la natura precaria dei passaggi coperti e del casotto in legno; infine, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio è emersa anche l’avvenuta demolizione di parte delle opere contestate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto limitatamente al manufatto indicato alla lettera B), prima parte, relativo alla struttura al primo piano, e nei limiti in cui essa era compresa nella domanda di sanatoria ex l. 326/2003. Il giudice ha ritenuto che la pendenza del sequestro penale non determini la nullità né l’illegittimità dell’ordine di demolizione: essa comporta, al più, il differimento del termine per l’esecuzione decorrente dal dissequestro, che l’interessato deve tempestivamente richiedere. Ha escluso la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico e sulla comparazione con l’interesse privato, poiché l’ordine di demolizione è atto vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e l’indicazione del regime urbanistico e vincolistico. Ha qualificato l’ampliamento trapezoidale al piano terra come nuova volumetria aggiuntiva e non come intervento conservativo o di mero consolidamento. Ha escluso che il passaggio coperto lungo tre lati dell’immobile costituisse volume tecnico e che il casotto in legno fosse precario, poiché destinato stabilmente al ricovero di attrezzi. Ha respinto anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura vincolata della repressione degli abusi edilizi. Per il manufatto al primo piano, invece, ha applicato il principio secondo cui la presentazione di una domanda di sanatoria impedisce, nelle more della sua definizione, l’adozione o la prosecuzione dei procedimenti sanzionatori relativi alle opere comprese nella domanda. L’ordinanza è stata quindi annullata in parte qua, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti comunali. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina il procedimento repressivo dell’abuso edilizio, fondato sull’ordine di demolizione, sull’accertamento dell’inottemperanza e sull’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per sostenere la nullità dell’ordinanza a causa del sequestro penale, ma il TAR ha escluso che tale circostanza determini nullità o illegittimità dell’ordine di demolizione.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro penale dell’immobile non impedisce di per sé l’adozione dell’ordine di demolizione; comporta eventualmente un differimento del termine di esecuzione dal momento del dissequestro.
art. 85 disp. att. c.p.p.
Il proprietario interessato deve attivarsi per ottenere il dissequestro, così da poter eseguire direttamente la demolizione ed evitare le conseguenze acquisitive dell’inottemperanza.
l. 326/2003
La domanda di condono già presentata per il manufatto al primo piano impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi alle opere comprese nella domanda fino alla definizione della stessa.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è generalmente necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata.
art. 21-octies l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione quando la natura vincolata dell’attività rende evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La pendenza di un sequestro penale sull’immobile abusivo non rende nullo né illegittimo l’ordine amministrativo di demolizione; può incidere soltanto sul termine di esecuzione, che decorre dal dissequestro. Il proprietario deve attivarsi per ottenere il dissequestro e non può giustificare l’inottemperanza con la mera esistenza del vincolo penale.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale, sulla comparazione tra interessi pubblici e privati o sull’affidamento del proprietario, essendo sufficiente l’individuazione e la descrizione delle opere abusive e del relativo regime urbanistico e vincolistico.
- La realizzazione di un ampliamento delimitato da nuove strutture perimetrali e dotato di superficie e altezza proprie costituisce nuova volumetria, non intervento meramente conservativo o di consolidamento, anche se il proprietario deduce l’assenza di variazioni significative della superficie o del volume preesistente.
- Un passaggio coperto che si sviluppa lungo più lati dell’edificio non è qualificabile come volume tecnico se non è destinato esclusivamente a impianti tecnici e non presenta il necessario rapporto di strumentalità con l’utilizzazione dell’immobile. Un manufatto destinato stabilmente al ricovero di attrezzi non è precario per il solo fatto di essere utilizzato occasionalmente o di avere caratteristiche costruttive leggere.
- La presentazione di una domanda di sanatoria o condono impedisce l’adozione o la prosecuzione della sanzione demolitoria limitatamente alle opere comprese nella domanda, fino alla definizione della relativa istanza.
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