Cassazione Penale, Sentenza n. 38931/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per detenzione ai fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabis, dal cui sequestro potevano trarsi circa 1006 dosi di cocaina e 34 di cannabis). VENTALORO ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo un’interpretazione alternativa dei fatti: avrebbe negato la riconducibilità della droga al suo operato, giustificando il ritardo nell'apertura della porta per ragioni diverse, sostenendo che la convocazione del CONIGLIONE fosse dovuta a problemi allo scarico e che l'involucro con la droga fosse causa del malfunzionamento; ha inoltre rilevato l'assenza di elementi indicativi di attività di spaccio (strumenti per pesatura/confezionamento). La difesa ha anche contestato la valutazione delle dichiarazioni del teste CONIGLIONE rispetto a quelle dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato con coerenza e conformemente nei due gradi di merito. La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e sul "travisamento del fatto", ammettendo l'esame del travisamento solo se emerge una palese e non controvertibile difformità o un errore capace di disarticolare l'intero impianto probatorio. Nel caso concreto gli elementi posti a fondamento del ricorso sono stati ritenuti insufficienti a disarticolare il ragionamento dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
modificato dall'art. 8, comma 1, della legge n. 46/2006
Estende la deducibilità del vizio di "travisamento della prova" in Cassazione ma non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del merito; il travisamento deve riguardare atti specifici e, se si pretende il travisamento del fatto, occorre dimostrare una palese difformità non controvertibile e capace di disarticolare il ragionamento probatorio
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso concreto per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00
legge n. 46 del 2006, art. 8
Ha ampliato l'ambito di deducibilità del travisamento della prova in Cassazione, introducendo limiti e condizioni all'esame di contestazioni sulla valutazione probatoria
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al regime di esonero dalle spese e alla possibile applicazione delle sanzioni in caso di ricorso inammissibile, confermando l'obbligo, in assenza di ragioni di esonero, di applicare le somme previste
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: un ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione probatoria è normalmente inammissibile se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e conforme nei due gradi
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se riguardi atti specifici e si dimostri una palese e non controvertibile difformità tra i risultati oggettivi della prova e la valutazione del giudice di merito, tale da disarticolare l'intero impianto probatorio
- Gli elementi indiziari vanno valutati nel loro insieme: la loro rilevanza aumenta se risultano "convergenti" e confermati in entrambi i gradi di giudizio; attacchi che frazionano o isolano singoli elementi difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità
- Se il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa, deve indicare precisamente quali atti sono stati travisati e dimostrare l'effetto decisivo di tale travisamento sull'intero ragionamento probatorio
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere disposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende salvo giustificato motivo di esonero
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