Sentenza del 13/09/2018 n. 2084 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - impugnazione dell'atto consequenziale - omesso gravame nei confronti dell'atto presupposto - inammissibilità - consegue. Diritto tributario - diritto amministrativo - rapporto di species a genus - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'impugnazione dell'atto consequenziale non può rimettere in discussione la legittimità o il contenuto dell'atto presupposto ormai definitivo. È stato inoltre affermato che il diritto tributario costituisce una disciplina speciale rispetto al diritto amministrativo, considerato genere, e che pertanto non tutti i principi generali amministrativi sono automaticamente applicabili in materia tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava un atto impositivo consequenziale, ossia la comunicazione di presa in carico, senza avere previamente impugnato l'avviso di accertamento presupposto. Quest'ultimo, non essendo stato gravato nei termini, era divenuto definitivo. La controversia riguardava anche l'applicabilità al diritto tributario dei principi generali propri del diritto amministrativo.
Massime di principio
- Quando un atto tributario successivo presuppone un precedente atto impositivo autonomamente impugnabile, il contribuente deve contestare tempestivamente anche quest'ultimo; in caso contrario, l'atto presupposto diventa definitivo.
- L'impugnazione del solo atto consequenziale, come una comunicazione di presa in carico o un atto della riscossione, è normalmente inammissibile se mira a mettere in discussione vizi o contenuti dell'atto presupposto non impugnato.
- La definitività dell'atto presupposto impedisce di utilizzare l'impugnazione dell'atto successivo come strumento per riaprire termini ormai scaduti.
- Nel diritto tributario occorre verificare le regole speciali della materia prima di applicare principi generali del diritto amministrativo: il rapporto è di species a genus e la disciplina tributaria può derogare alle regole amministrative generali.
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