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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35240/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 l.f.), deducendo: 1) violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, lamentando che la corte territoriale non abbia valutato entrambe le ipotesi di dolo previste dalla norma; 2) errata applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione all'aumento per recidiva, per avere la Corte di Appello motivato in modo lacunoso e non aver valutato adeguatamente la distanza temporale, la diversita e l'unita funzionale dei precedenti, invocando il principio delle Sezioni Unite Calibe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'appello non avesse contestato l'elemento soggettivo: in sede di appello il ricorrente aveva esclusivamente censurato l'elemento oggettivo e il proprio ruolo di amministratore di fatto, pertanto la Corte territoriale ha correttamente limitato la motivazione ai profili devoluti. Inoltre la giurisprudenza consolidata chiarisce che, accertata la tenuta della contabilita in modo da impedire la ricostruzione degli affari (dolo generico), risulta superfluo accertare il dolo specifico. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico e inammissibile, ritenendo che la Corte di Appello abbia valutato concretamente la recidiva e la maggiore pericolosita del reo, anche alla luce dei precedenti specifici e delle modalita adottate per eludere responsabilita formali. Per legge il ricorrente e condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2 l.f.

    La norma prevede due ipotesi alternative di bancarotta documentale; l'accertamento della tenuta della contabilita in modo tale da impedire la ricostruzione degli affari, che richiede dolo generico, e sufficiente per integrare il reato anche senza accertare il dolo specifico relativo alla sottrazione o distruzione

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti dell'appello devolutivo: il giudice di secondo grado decide nei termini e nei limiti delle censure proposte dall'appellante

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva comune; la sua applicazione richiede una valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosita del soggetto, tenendo conto di vari parametri individualizzanti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilita del ricorso, connessa condanna alle spese e possibilita di sanzione alla cassa delle ammende

  • Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016 Galtelli

    Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016

    Principio secondo cui l'appello e impugnazione devolutiva e i poteri di cognizione del giudice di secondo grado sono limitati ai punti effettivamente sottoposti con i motivi di impugnazione

  • Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 Calibe

    Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010

    Stabilisce che la rilevanza della recidiva va valutata concretamente, verificando se la reiterazione del reato e indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosita dell'autore

  • Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 Pastechi

    Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017

    Giurisprudenza che chiarisce l'alternativita delle due ipotesi di cui all'art. 216 n.2 e la superfluita dell'accertamento del dolo specifico se e' provata la tenuta della contabilita in modo da impedire la ricostruzione

  • Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018

    Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018

    Precedente che conferma la compatibilita tra l'applicazione della recidiva e l'istituto della continuazione, quando ricorrano i presupposti normativi per entrambi

Massime di principio

  • In sede di appello il giudice di secondo grado puo decidere solo sui profili effettivamente e specificamente dedotti nell atto di impugnazione; censure nuove o non sviluppate in appello sono inammissibili in cassazione
  • Per il reato di bancarotta documentale l'accertamento che la contabilita e stata tenuta in modo da impedire la ricostruzione degli affari (dolo generico) e sufficiente, rendendo superfluo il prova del dolo specifico di sottrazione o distruzione
  • La valutazione della recidiva ex art. 99 c.p. deve essere concreta e individualizzata: si considerano natura dei reati, modalita, distanza temporale, omogeneita e altri elementi che attengono alla personalita e alla pericolosita del reo
  • Non esiste incompatibilita automatica tra l'applicazione della recidiva e il riconoscimento della continuazione; possono coesistere se sussistono i presupposti di legge
  • Motivi generici, aspecifici o che non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata sono suscettibili di inammissibilita e possono comportare condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende
  • Nelle impugnazioni e specialmente in cassazione e fondamentale confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito e con la giurisprudenza rilevante per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di specificita

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