Sentenza n. 2747/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 664/2024, depositata e resa pubblica il 12 ottobre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 210/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30 gennaio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 10 luglio 2025 – carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 664/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 gennaio 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero, sempre che non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente e gli interessi secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’Amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, anche subordinando l’ordine alla verifica dell’eventuale adempimento intervenuto nelle more.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva degli atti necessari.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per le funzioni commissariali.
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