Sentenza del 21/05/2018 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso per revocazione - Tempestività - Necessaria - Nuovi documenti pervenuti - Necessari - Conseguente legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 3, c.p.c., sostenendo che fossero emersi nuovi elementi decisivi, in particolare documenti o una sentenza di assoluzione penale, idonei a mettere in discussione la decisione impugnata. La questione riguardava sia il rispetto del termine di trenta giorni dalla scoperta dei nuovi elementi, sia la loro effettiva novità e decisività.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto tardivo, poiché il termine di trenta giorni previsto per la revocazione è perentorio. Inoltre, i documenti richiamati non costituivano elementi nuovi, perché erano già stati valutati dai giudici che avevano emesso la sentenza impugnata. Neppure la successiva sentenza di assoluzione penale poteva fondare la revocazione, essendo basata su documenti già esaminati. La revocazione, pertanto, non è stata riconosciuta come legittima.
Norme richiamate
Art. 395, comma 3, codice di procedura civile
La revocazione è ammessa, tra l'altro, quando, dopo la sentenza, vengono scoperti documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. I nuovi elementi devono essere realmente sopravvenuti o scoperti successivamente, decisivi e non già valutati dal giudice.
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni per proporre la revocazione decorre dalla conoscenza o disponibilità del nuovo elemento decisivo ed è perentorio: il suo superamento rende il ricorso tardivo e inammissibile.
- Non è sufficiente richiamare un documento o una decisione successiva: l'elemento deve essere effettivamente nuovo e non deve essere già stato esaminato, anche indirettamente, dal giudice della sentenza impugnata.
- Una sentenza penale di assoluzione non costituisce automaticamente un motivo di revocazione, soprattutto quando si fonda su documenti già acquisiti e valutati nel precedente giudizio tributario.
- La revocazione non può essere utilizzata per contestare nuovamente la valutazione delle prove o per ottenere una diversa interpretazione di elementi già esaminati; è necessaria la presenza di un fatto nuovo, decisivo e giuridicamente rilevante.
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