Cassazione Penale, Ordinanza n. 30095/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e colposa. La condanna di merito per la contravvenzione contestata è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il porto, senza giustificato motivo, di un paio di forbici taglia-tubo, ritenute arma impropria ai sensi della normativa sulle armi. Con l'unico motivo deduceva violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica e sostanzialmente riproduttiva di quella già proposta in appello, già esaminata dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato: le dimensioni dell'arma impropria, il mancato spontaneo rilascio del manufatto agli investigatori, le modalità della condotta di porto avvenuta in occasione di un tentativo di sottrazione di merce in un supermercato, nonché la negativa personalità del reo desunta dai precedenti giudiziari. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 110 del 1975
Il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità esclude, nel caso concreto, la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il porto senza giustificato motivo di un'arma impropria integra la contravvenzione contestata.
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il giudice di merito abbia escluso la lieve entità del fatto e abbia motivatamente valorizzato elementi ostativi quali modalità della condotta, oggetto portato e precedenti dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre senza specificità le doglianze già dedotte in appello, se il giudice di merito le ha già esaminate con motivazione non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare la particolare tenuità del fatto valorizzando in modo complessivo l'oggetto materiale della condotta, le modalità concrete del porto, il contesto fattuale e la personalità dell'agente.
- Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista da una disciplina speciale può precludere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quando la valutazione di merito escluda che il fatto sia lieve.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili al ricorrente, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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