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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28194/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Roma aveva rigettato tutte le domande con decreto. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi contro tale decreto, ma il testo della decisione di legittimità non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte si è fermata su una questione preliminare di ammissibilità del ricorso: la procura speciale per proporre ricorso per cassazione, rilasciata in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione del difensore che attestasse espressamente la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, perché il difensore aveva autenticato la firma del ricorrente ma non aveva certificato specificamente che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite e ha dato atto che tale disciplina non è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato

    Per il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la sottoscrizione.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.

  • Cass. S.U., n. 15177 del 2021

    Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.

  • Corte cost., sent. n. 13 del 2022

    Ha ritenuto non contrastante con Costituzione e parametri convenzionali la previsione, come interpretata dalle Sezioni Unite, dell'obbligo di certificazione specifica della data della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti adottati nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente non solo l'autenticità della firma, ma anche che la data di rilascio sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancata certificazione della posteriorità della data della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante la sola presenza della data nell'atto o mediante l'autentica della sottoscrizione.
  • Nei giudizi di legittimità in cui la parte intimata non svolga difese, la declaratoria di inammissibilità non richiede una pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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