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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato di energia elettrica. Il ricorso deduce un vizio di motivazione con specifico riferimento alla riferibilità delle condotte contestate alla persona dell'imputato, sostenendo in sostanza che la motivazione dei giudici di merito non sarebbe adeguata nel collegare il prelievo abusivo di energia al ricorrente. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e che, comunque, è manifestamente infondata perché la motivazione impugnata non presenta il vizio denunciato, avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l'imputato era l'unico intestatario dell'utenza abusivamente alimentata e quindi il reale fruitore dell'energia elettrica sottratta, con conseguente profitto.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per furto pluriaggravato di energia elettrica, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate e irrogazione della pena ritenuta di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la qualificazione del fatto come furto di energia elettrica; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, limitandosi a confermare la condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse e ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già compiutamente esaminate e correttamente disattese nei giudizi di merito, senza offrire specifici elementi idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di vizio di motivazione è manifestamente infondata se il provvedimento di merito contiene una motivazione non illogica e coerente con gli elementi valorizzati, anche quando la doglianza contesti la riferibilità soggettiva della condotta.
  • In tema di furto di energia elettrica, può essere valorizzato, ai fini della riferibilità della condotta e del profitto, il dato dell'intestazione dell'utenza abusivamente alimentata, specie se il giudice di merito lo collega al reale godimento dell'energia sottratta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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