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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere adottata il 16/04/2025 per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/90). Il ricorrente ha censurato la motivazione sostenendo di avere un ruolo subordinato a Giorgi Francesco, senza autonoma iniziativa criminale, e ha denunciato un trattamento difforme rispetto al coindagato Antonio Maisto (che aveva ottenuto gli arresti domiciliari) pur avendo, secondo il ricorrente, un ruolo simile nella custodia della droga.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso non denunciava violazioni di norme specifiche né la manifesta illogicità della motivazione, ma proponeva una diversa valutazione dei fatti, materia non sindacabile in questa sede. Il Tribunale del riesame aveva correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275-bis c.p.p., ritenendo non superate le esigenze cautelari alla luce della piena integrazione dell'indagato nel sodalizio e della gravità e numerosità delle condotte (diciassette fatti di narcotraffico rispetto alle tre attribuite ad Antonio Maisto). Sono state rigettate le censure relative al tempo intercorso e alla presenza a Bussago, dato che i contatti criminali e le condotte mantenevano le esigenze cautelari. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro tremila; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sulla disciplina delle misure cautelari per reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte valuta la gravità delle condotte ai fini della conferma della custodia cautelare.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Riferimento ai singoli reati di traffico di stupefacenti contestati (numerose condotte); la pluralità dei fatti è stata considerata elemento aggravante per le esigenze cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 275-bis

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamata la cosiddetta doppia presunzione che agevola la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata in ragione della gravità e della frequenza delle condotte e dei contatti criminali dell'indagato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Citata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria, confermando l'obbligo del versamento in assenza di giustificato motivo.

  • disp. attuaz. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Rinvio agli adempimenti amministrativi a carico della Cancelleria in relazione all'esito del procedimento e alla trasmissione degli atti previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito.
  • La Corte di legittimità verifica soltanto se il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica rispetto ai principi di diritto applicabili; argomentazioni meramente assertive o ripetitive non bastano.
  • La doppia presunzione prevista dall'art. 275-bis c.p.p. può sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari se non adeguatamente superata dalle difese, specialmente quando emergono numerosi episodi delittuosi e contatti criminali dell'indagato.
  • Differenze di misura cautelare tra coindagati sono giustificabili in base alla gravità, alla reiterazione dei reati e al ruolo effettivo nell'associazione: la mera similitudine apparente dei ruoli non impedisce trattamenti divergenti se la prova indica una diversa intensità di coinvolgimento.
  • Contestazioni fondate sul decorso del tempo o sulla diversa ubicazione geografica dell'indagato possono essere rigettate se gli elementi probatori mostrano che permangono concrete esigenze cautelari (contatti, capacità organizzativa, ripercussioni sulla sicurezza pubblica).
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri motivati, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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