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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1760/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), contestando la valutazione delle certificazioni mediche della parte civile e la loro presunta incompatibilità con la versione dell'accaduto, l'omessa acquisizione di una perizia medica nonostante presunte contraddizioni, la mancata considerazione di dichiarazioni di testi che avrebbero riferito preesistenti dolori al ginocchio della parte civile, la presunta errata interpretazione del certificato medico dell'imputato, l'erronea esclusione della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, l'errata esclusione delle attenuanti generiche e la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano, in sostanza, doglianze sulla valutazione di fatti e prove riservata ai giudici di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Ha osservato la presenza di una doppia conforme (decisione di primo grado e di appello concordi) e che non sussisteva un travisamento della prova in forma così macroscopica da giustificare la revisione in cassazione. Ha inoltre ritenuto non necessaria la perizia dato il lungo intervallo temporale dai fatti (2012) e la documentazione medica esistente. Ha confermato l'esclusione della legittima difesa e della provocazione e la valutazione motivata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, è stata esclusa la declaratoria di prescrizione per carenza di ammissibilità, ed il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il ricorso invoca nullità o vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che le deduzioni rappresentino in realtà una diversa valutazione delle prove riservata al merito e non una ipotesi di vizio di motivazione sanabile in cassazione

  • principio del travisamento della prova (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    La Corte richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo se desumibile dal testo della sentenza o da atti specificamente indicati e se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; nel caso concreto non è stata dimostrata una tale macroscopica discrepanza

  • principio della cosiddetta doppia conforme (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    In presenza di decisioni concordanti di primo e secondo grado la possibilità di sindacare la valutazione probatoria in cassazione è ulteriormente circoscritta; la Corte ha usato questo principio per negare il rilievo delle censure che richiedevano una rinnovata valutazione dei fatti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione del merito e delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento manifesto derubricante la motivazione a illogica o contraddittoria in modo decisivo
  • Il vizio di travisamento della prova è eccezionale: occorre indicare specifici atti o documenti e mostrare che l'errore riguarda un elemento essenziale la cui errata lettura rende illogico l'intero percorso motivazionale
  • La presenza di una documentazione medica non perfettamente coincidente con la narrazione della parte non impone automaticamente la perizia; il giudice di merito può ritenere superflua la rinnovazione dell'istruttoria soprattutto se i fatti sono remoti nel tempo e le lesioni temporanee
  • L'esclusione della legittima difesa o delle attenuanti (compresa la provocazione) è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è formalmente carente o illogica
  • La dichiarazione di prescrizione non può essere accolta se il ricorso stesso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: l'esame del merito e delle eccezioni sostanziali richiede un ricorso ammissibile
  • Per impugnare utilmente una sentenza in cui si discute la compatibilità di referti medici e lesioni, il ricorrente deve puntare su profili di legittimità (es. mancata acquisizione di documenti decisivi, violazione di norme procedurali, motivazione assente o contraddittoria) piuttosto che su semplice dissenso valutativo

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