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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2318/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della successiva richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Costa, rilevando che l'avviso era stato notificato al difensore mentre, in sede di udienza di convalida dell'arresto del 12/10/2019, l'indagato aveva electo domicilio presso la propria dimora in Ramacca. Il PM osserva però che lo stesso 12/10/2019, dopo l'udienza di convalida, l'imputato aveva sciolto la riserva e presentato istanza di patrocinio a spese dello Stato eleggendo domicilio nello studio del difensore; perciò la notifica al domiciliatario era regolare. Il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 161 e 416 c.p.p. e denuncia abnormità funzionale dell'atto del GIP.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: la nozione di "abnormità" è ristretta; l'atto del GIP, anche se probabilmente sorretto da un errore nella valutazione dei presupposti, resta espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e non è quindi abnorme salvo che sia totalmente avulso dal sistema o determini una stasi irrimediabile del procedimento. La giurisprudenza consolidata indica che provvedimenti che dichiarano la nullità, anche se estesi erroneamente ad altri imputati o emessi con vizio, non configurano abnormità funzionale quando il PM può riproporre l'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza il ricorso, fondato su una presunta abnormità e proposto fuori dai casi tassativi di impugnazione, è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione e comunicazione degli atti; la Corte non ha ritenuto che la violazione di questa norma costituisse prova di abnormità del provvedimento del GIP.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente in tema di costituzione di domicilio o difesa); la Corte non ha ritenuto che un'asserita inosservanza integrasse l'abnormità funzionale impugnata.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento del Collegio per richiamare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non è possibile usare la categoria dell'abnormità per aggirare i rimedi processuali previsti dalla legge.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni)

    Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni); Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 (Boniotti); Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri); Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017 (Oppi); Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017 (Iodice); Sez. 3, n. 36259 del 26/06/2019 (Magnani); Sez. 2, n. 54417 del 04/10/2018 (Bertolini)

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l'abnormità (strutturale o funzionale) è una categoria strettamente delimitata: l'esercizio erroneo di un potere conferito al giudice dà luogo ad un atto illegittimo, ma non ad un atto abnorme a meno che l'atto non sia totalmente avulso dal sistema o non abbia determinato una stasi irreversibile del procedimento.

Massime di principio

  • La nozione di "abnormità" dei provvedimenti giudiziari è molto circoscritta: un errore di valutazione del giudice non equivale di per sé ad abnormità e quindi non autorizza sempre il ricorso per cassazione.
  • Se un provvedimento ha dichiarato la nullità di atti ma non ha provocato una stasi irrimediabile del procedimento, il pubblico ministero può riproporre l'azione senza che ciò configuri un atto abnorme del giudice.
  • Nelle controversie sulla regolarità della notificazione (domicilio eletto presso difensore vs domicilio personale) è decisivo l'accertamento cronologico e documentale dell'elezione di domicilio: occorre verificare esattamente quando è stata formalizzata l'elezione e come è stata comunicata.
  • Non usare la ricostruzione di "abnormità" per aggirare i rimedi impugnatori ordinari: prima di proporre un ricorso per cassazione valutare se non sia più corretto per il PM procedere nuovamente o utilizzare i rimedi previsti (es. riesame degli atti, nuova richiesta di rinvio a giudizio).
  • Quando il GIP dichiara nullità limitata ad uno o alcuni imputati ma la estende per errore anche ad altri, tale estensione, pur censurabile, non determina automaticamente la riconoscibilità dell'abnormità funzionale; la correttezza va valutata nel quadro del regime tassativo delle impugnazioni.

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