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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 29/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate afferma che la perdita derivante dalla cessione pro soluto di un credito non è automaticamente deducibile: restano necessari i requisiti di certezza e precisione previsti dall'art. 101 TUIR. Nel caso specifico, però, la cessione del credito è letta come parte di un'operazione unitaria con la vendita della partecipazione, sicché il valore del credito ceduto per un importo simbolico non genera una perdita deducibile immediata ma si traduce, sostanzialmente, in una rinuncia al credito che incrementa il costo fiscale della partecipazione ai sensi dell'art. 94, comma 6, TUIR.

Deducibilità delle perdite su crediti ceduti pro soluto e rinuncia al credito nell'ambito della cessione di partecipazione

Deducibilità della perdita su credito ceduto pro soluto e rapporto con la cessione della partecipazione

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRES, della perdita derivante dalla cessione pro soluto di un credito finanziario effettuata contestualmente alla vendita della partecipazione nella società debitrice. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea generale, le perdite su crediti restano disciplinate dall'art. 101 del TUIR e non sono deducibili in assenza di elementi certi e precisi, salvo i casi di procedure concorsuali.

Fatti rappresentati nell'istanza di interpello

La società ALFA S.p.a., rientrata in bonis dopo una procedura di amministrazione straordinaria, aveva detenuto una partecipazione del 95% nella società portoghese GAMMA S.A. e un credito di finanziamento verso la stessa, per complessivi euro 20,1 milioni, di cui euro 18,461 milioni di capitale ed euro 1,643 milioni di interessi.

In base a quanto rappresentato:

  • nel 2003 la partecipazione era stata svalutata civilisticamente;
  • nel 2005 il credito per sorte capitale era stato interamente svalutato per la grave crisi della partecipata;
  • nel 2006 era stata svalutata anche la quota interessi, a seguito dell'aggravarsi della situazione patrimoniale di GAMMA;
  • nel 2007 ALFA ha ceduto la partecipazione a DELTA S.A. mediante un contratto di sale and purchase agreement;
  • contestualmente ha ceduto pro soluto a DELTA anche il credito verso GAMMA, a fronte di un corrispettivo simbolico pari a euro 1.

La società chiede se la perdita derivante dal realizzo del credito sia integralmente deducibile nel periodo d'imposta 2007, indipendentemente dai requisiti di certezza e precisione di cui all'art. 101, comma 5, TUIR.

Posizione della società istante

ALFA sostiene che la perdita da realizzo del credito, essendo certa e definitiva per effetto della cessione, debba essere deducibile integralmente nell'esercizio 2007.

Secondo la società:

  • nelle perdite da realizzo la certezza e precisione sarebbero "in re ipsa" per l'uscita del credito dalla sfera patrimoniale del cedente;
  • la cessione del credito costituirebbe un evento economico distinto dalla perdita su crediti, regolato non dall'art. 101 TUIR ma dalla disposizione generale dell'art. 109 TUIR;
  • la differenza tra valore del credito e prezzo di cessione integrerebbe un componente negativo di reddito deducibile senza applicare i requisiti dell'art. 101.

Inquadramento normativo richiamato dall'Agenzia

L'Agenzia richiama innanzitutto l'art. 101 del TUIR, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Viene inoltre richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare:

  • sentenza n. 13181 del 6 aprile 2000;
  • sentenza n. 7555 del 23 maggio 2002;
  • sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001.

Da tali pronunce emerge che la cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non consente di per sé la deducibilità della perdita, se mancano i requisiti di certezza e precisione o procedure concorsuali in atto.

Valutazione dell'operazione nel suo complesso

L'Agenzia non si limita ad analizzare isolatamente la cessione del credito, ma esamina congiuntamente la vendita della partecipazione e la cessione del finanziamento, rilevando che:

  • i due contratti erano collegati e stipulati contestualmente;
  • il corrispettivo complessivo era stato determinato unitariamente;
  • il prezzo simbolico di euro 1 per il credito si giustificava nell'ottica di alleggerire la situazione finanziaria della società ceduta;
  • la cessione del credito, pur formalmente trasferendo la posizione creditoria, aveva di fatto azzerato il corrispondente debito nel passivo della società GAMMA.

L'operazione viene quindi letta come una dismissione della partecipazione accompagnata dalla sostanziale rinuncia al credito verso la controllata.

Trattamento fiscale della rinuncia al credito

L'Agenzia ricondduce la sostanza economica dell'operazione all'art. 94, comma 6, del TUIR, secondo cui l'ammontare della rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci si aggiunge al costo delle azioni o quote in proporzione alla corrispondente categoria.

Ne consegue che:

  • la somma relativa alla rinuncia al credito non è immediatamente deducibile dal reddito imponibile;
  • essa deve incrementare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società debitrice;
  • in sede di determinazione del componente reddituale derivante dalla cessione della partecipazione, occorre confrontare il corrispettivo di vendita con il costo fiscale della partecipazione aumentato dell'importo della rinuncia al credito.

Possibili profili di elusione

La risoluzione ricorda, infine, che la cessione di crediti può rientrare tra le operazioni scrutinabili ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari ottenuti tramite atti, fatti o negozi privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari e a conseguire indebite riduzioni d'imposta o rimborsi.

Conclusione

La risposta dell'Agenzia esclude l'automatica deducibilità della perdita da cessione pro soluto del credito. Nel caso concreto, l'operazione viene sostanzialmente qualificata come rinuncia al credito collegata alla cessione della partecipazione, con conseguente incremento del costo fiscale della partecipazione e non immediata deduzione della perdita nel periodo d'imposta 2007.

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