Sentenza n. 3568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 21 marzo 2025, n. 5843, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di un progetto standardizzato per l'accesso ai certificati bianchi relativo alla sostituzione con tecnologia LED dell'illuminazione stradale comunale
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il rigetto del progetto standardizzato per l'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, deducendo, in primo grado e poi in appello, che la mera preesistenza di misuratori di energia elettrica presso gli impianti non impedisse l'utilizzo del metodo standardizzato, poiché l'art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017 farebbe riferimento alla non convenienza dell'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. La ricorrente sosteneva che i misuratori già presenti erano associati ai POD e non dedicati all'intervento di efficientamento, e che l'installazione di ulteriori strumenti per ciascun punto luce sarebbe stata economicamente non conveniente. In via subordinata contestava la disciplina del d.m. 10 maggio 2018, lamentando l'assenza di una disciplina di salvaguardia per i progetti a consuntivo riferiti al periodo compreso tra il 4 aprile 2017 e l'11 luglio 2018. Deduceva inoltre l'illegittimità delle ulteriori motivazioni del rigetto, relative alla mancata dimostrazione che le spese fossero sostenute dal medesimo soggetto titolare del progetto e all'insufficiente prova della data di avvio dell'intervento e della consegna delle lampade presso il sito. Il TAR aveva ritenuto infondata la censura principale e inammissibile quella relativa alla conversione in progetto a consuntivo. In appello la società ha riproposto tali critiche e ha censurato il mancato esame, o comunque la fondatezza, delle ulteriori ragioni ostative.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche prima e dopo l'intervento, costituisce il metodo preferenziale perché consente di correlare l'emissione dei certificati bianchi ai risparmi energetici effettivamente verificati. Il metodo standardizzato, basato sulla misurazione diretta di un campione rappresentativo e sull'estensione statistica dei risultati, è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. Se i sistemi di misurazione sono già presenti, non occorre procedere alla loro installazione e viene meno il presupposto della non convenienza economica; pertanto il metodo standardizzato non è utilizzabile. La stessa società aveva riconosciuto che tutti gli impianti erano dotati di misuratori collegati ai POD, sia nella situazione ante sia in quella post intervento. Il GSE, quindi, disponeva di una ragione ostativa sufficiente e non era tenuto a confutare ulteriormente le osservazioni della proponente. Il secondo motivo è stato respinto: un progetto a consuntivo non era mai stato presentato, sicché mancava un interesse attuale a contestare la disciplina della sua eventuale conversione; inoltre, il d.m. 10 maggio 2018, quale atto normativo, rientrava nella discrezionalità del regolatore e non risultava irragionevole. Il GSE aveva correttamente escluso sia la qualificazione come progetto standardizzato, per carenza dei requisiti tecnici, sia la conversione in progetto a consuntivo, anche perché la domanda era stata presentata dopo l'avvio della realizzazione dell'intervento. Il terzo motivo, relativo alle ulteriori ragioni del rigetto concernenti il soggetto sostenitore delle spese e la prova della data di avvio, è stato dichiarato non esaminabile per carenza d'interesse, poiché il rigetto restava comunque fondato sulla distinta e autonoma ragione relativa alla presenza dei misuratori. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017
«metodo standardizzato [...] che consente di quantificare il risparmio addizionale [...] per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi»
Il metodo standardizzato richiede la contemporanea presenza della ripetitività dell'intervento e della non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati; la mera presenza di sistemi di misurazione già idonei esclude, in linea generale, tale presupposto.
art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017
I certificati bianchi sono emessi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE; tale previsione giustifica la preferenza per il metodo a consuntivo, basato sulla misurazione puntuale.
art. 2, comma 1, lett. n), d.m. 11 gennaio 2017
La definizione di progetto di efficienza energetica richiede che l'intervento sia realizzato dal medesimo soggetto titolare presso uno o più stabilimenti, edifici o siti.
art. 2, comma 1, lett. o), d.m. 11 gennaio 2017
L'accesso al meccanismo incentivante è subordinato, secondo quanto richiamato nel provvedimento, al rispetto della disciplina sulla data di avvio della realizzazione del progetto.
art. 2, comma 1, d.m. 10 maggio 2018
La disposizione è stata richiamata in relazione ai requisiti temporali del progetto; la domanda non poteva essere convertita in progetto a consuntivo perché presentata dopo l'avvio della realizzazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede consentono di valutare il dato sostanziale della domanda, ma non permettono di superare i requisiti tecnici e temporali stabiliti dalla disciplina incentivante.
art. 34 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla domanda di adozione delle misure consequenziali all'eventuale annullamento.
art. 2058 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica.
Massime di principio
- Nel sistema dei certificati bianchi, il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi e dei risparmi prima e dopo l'intervento, costituisce il metodo ordinario e preferenziale, mentre il metodo standardizzato ha natura derogatoria e consente una quantificazione statistica soltanto alle condizioni previste dalla disciplina.
- L'accesso al metodo standardizzato richiede congiuntamente la ripetitività dell'intervento in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, valutata in rapporto al valore indicativo dei certificati ottenibili.
- Quando gli impianti interessati dall'intervento sono già dotati di sistemi idonei a misurare i consumi nella situazione ante e post intervento, non ricorre il presupposto della non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati e il progetto non è ammissibile al metodo standardizzato.
- Se i sistemi di misurazione sono presenti o funzionanti solo in parte, spetta al proponente dimostrare che l'integrazione o la sostituzione della rete di misuratori sarebbe economicamente non conveniente rispetto all'incentivo ottenibile.
- La deduzione di un presunto vuoto normativo non consente di derogare ai requisiti di ammissibilità stabiliti dalla disciplina vigente né rende ammissibile un progetto standardizzato privo delle condizioni tecniche richieste.
- La contestazione della disciplina applicabile a un progetto a consuntivo presuppone un interesse attuale quando tale progetto non sia mai stato presentato; inoltre, i principi di collaborazione e buona fede non consentono di convertire una domanda in un diverso tipo di progetto in assenza dei relativi requisiti tecnici e temporali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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